5.1 Impianti per l'eliminazione o il resupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1 paragafo 4 della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 E R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno. Nuova definizione secondo il D.Lgs 46/2014. 5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al giorno che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico
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5.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/441/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. Nuova definizione secondo il D.Lgs 46/2014. 5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza: a) trattamento biologico; b) il recupero, o una combinazione di recupero o smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più seguenti attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza: 1) ...; 2) ...; 3) ...; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti
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5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti
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6 (3 non ricevono più rifiuti e sono in fase di post-gestione)
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5.5 Accumulo temporaneo (Messa in riserva, Deposito preliminare) di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
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