Procedura per il rilascio dell'AIA

I soggetti che intendono realizzare un impianto di gestione di rifiuti compreso nell’ elenco di cui al  punto 5 “Gestione dei Rifiuti” dell’Allegato VIII del D.Lgs n.152/2006 modificato dal D.Lgs n. 46/2014 debbono presentare apposita domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) corredata da idonea documentazione alla Provincia di Pesaro e Urbino.

L’Ufficio 10.3.1  “Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti” del Servizio 10 della Provincia di Pesaro e Urbino ubicato in Via Gramsci, 4 61121 Pesaro – Referente: Dott. Baronciani Massimo Tel. 07213592751 è la sede individuata per il deposito della documentazione e gli atti inerenti i procedimenti AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), al fine della consultazione del pubblico, così come previsto dall’ art.29- quater comma 2 del Dlgs n.152/2006 modificato dal Dlgs n.46/2014.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a)descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;

b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate e prodotte dall'installazione;

c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;

d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;

e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dell'installazione, oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;

h) descrizione delle misure previste per controllare  le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29 - decies, comma 3;

i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;

l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai princìpi di cui all'articolo 6, comma 16;

m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti

 La domanda di autorizzazione integrata ambientale dovrà contenere anche  una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l), opportunamente elencati all’articolo 29 – ter insieme all’indicazione delle  informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale.

Il gestore deve inoltre uniformarsi alle disposizioni in materia di tariffe istruttorie garantendo il loro versamento in adempimento al punto 3.3. del D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009, all'interno del quale risultano articolatamente descritte le modalità di calcolo rappresentate dalle singole voci d'impatto ambientale aventi effetti sulla costruzione delle tariffe istruttorie medesime.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione integrata ambientale ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, la Provincia comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la sede degli uffici competenti. 

Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento la Provincia pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web i soggetti interessati possono presentare in forma scritta,alla Provincia, osservazioni sulla domanda.

La Provincia convoca ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale apposita Conferenza di servizi che ha luogo ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che ha modificato la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni . Alla Conferenza sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione.

Nell'ambito della Conferenza dei servizi vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere alla Provincia di riesaminare l'autorizzazione.

Nell'ambito della Conferenza dei servizi, la Provincia può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa.

La Provincia esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di richiesta di documentazione integrativa il termine sopra indicato  resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui all’art.208 del DLgs n.152/2006. Se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 208, comma 3.

La Provincia specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g e stabilite dalla Regione Marche con la D.G.R. n.515/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio 10.3.1  “Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti” del Servizio 10 della Provincia di Pesaro e Urbino ubicato in Via Gramsci, 4 – 61121 Pesaro. 

Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione e degli eventuali aggiornamenti .

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