Rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza della Provincia

Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti enunciati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla parte II, Titolo III-bis.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII del Dlgs  152/2006 modificato dal Dlgs 46/2014 e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

La Provincia in base a quanto stabilito dalla L.R. Marche n.24/2009 è competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali riguardanti gli  impianti di gestione dei rifiuti che sono elencati al punto 5 “Gestione dei Rifiuti” dell’Allegato VIII del D.Lgs n.152/2006 modificato dal D.Lgs n. 46/2014.

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

Attività di  Gestione dei rifiuti

Codice attribuito alle operazioni  di smaltimento o recupero  determinato secondo la corrispondenza tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato VIII e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte quarta*

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

 

a) trattamento biologico

D8

b) trattamento fisico-chimico

D9

c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2

R12 D13

d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2

R12 D14

e) rigenerazione/recupero dei solventi

R2

f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici

R5

g) rigenerazione degli acidi o delle basi

R6

h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti

R7

i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori                      

R8

j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R9

k) lagunaggio

 

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora

b  b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno

 

5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

 

 

1) trattamento biologico

D8

2) trattamento fisico-chimico

D9

3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento

 

4) trattamento di scorie e ceneri

 

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti

 

5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza :

 

1) trattamento biologico

R3  D2 D8

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento

 

3) trattamento di scorie e ceneri

 

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti

 

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno

 

5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

D1

5.5. Accumulo temporaneo ( Messa in riserva, Deposito Preliminare) di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti

R13 D15

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg

 

Note del punto 5 applicabili agli impianti di gestione dei rifiuti

-Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella normativa relativa alla Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis alla Parte seconda del Dlgs n.152/2006).

- I valori soglia riportati sopra si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).

 -In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente

a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte quarta

* Vista la nota riportata in testa all’Allegato VIII del Dlgs n.152/2006 modificato dal Dlgs n. 46/2014, in mancanza degli specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione europea il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nell’Allegato VIII e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte quarta del Dlgs n.152/2006  è stato valutato autonomamente dalla Provincia per i casi che si ritiene potrebbero riscontrarsi ragionevolmente nella pratica.

Si evidenzia che ai sensi della Legge Regionale n.24/2009 modificata dalla legge regionale 16/2010 e dalla legge regionale 18/2011 sono di competenza della Regione la valutazione d’impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale relative alla realizzazione e gestione dei nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di cui agli artt.da 237-bis a 237-duovicies del Dlgs n.152/2006 mentre le modifiche sostanziali degli stessi impianti sono di competenza delle Province.

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