Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in via ordinaria

Da questa pagina è possibile scaricare la modulistica relativa a istanze e comunicazioni inerenti agli stabilimenti soggetti all'autorizzazione in via ordinaria di cui al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Alcune avvertenze sull’utilizzo della modulistica e sul ruolo dei SUAP sono esplicitate nella pagina introduttiva dedicata sulle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

I gestori di stabilimenti soggetti all’autorizzazione unica ambientale sono invitati a consultare anche la pagina di questo sito dedicata all’AUA.

Per informazioni sulle autorizzazioni in via ordinaria: Dott. Pasquale Cascone, 0721 - 3592344.

L'archivio compresso "Modulistica_emissioni.zip" contiene i seguenti file:

  • "combustione.doc": modulo di conformità all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni;
  • "cov.doc": relazione tecnica specifica da presentare (in aggiunta alla relazione tecnica di cui al file "relazione_tecnica.doc") se l'attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006;
  • "domanda.doc": domanda per la richiesta di autorizzazione alle emissioni in via ordinaria (articolo 269, D.Lgs. 152/2006);
  • "impianti_termici.doc": tabelle per la redazione dei report concernenti i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (impianti esistenti);
  • "indicazioni.doc": spunti per la redazione della relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera soggette all'autorizzazione in via ordinaria;
  • "medi_impianti.doc": modello per la produzione delle informazioni di cui alla parte IV-bis dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (medi impianti di combustione);
  • "messa in esercizio_regime.doc": modello per la comunicazione della messa in esercizio e della messa a regime (da inviare con le modalità previste dall'autorizzazione);
  • "relazione_tecnica.doc": traccia per la stesura della relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera soggette all'autorizzazione in via ordinaria.

Per l’invio telematico, si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni:
1) inviare esclusivamente file in formato “pdf/A”, firmati digitalmente;
2) inviare esclusivamente archivi compressi in formato “zip”.
L’invio di file e archivi in formati diversi da quelli sopra indicati potrà determinare la necessità di integrare o sostituire il materiale inviato.

La relazione e i connessi allegati vengono redatti e sottoscritti da soggetti muniti della preparazione e della professionalità necessarie a garantire l’attendibilità dei contenuti tecnici presentati nell’ambito del procedimento.

Modulistica_emissioni.zip  [zip - 184 KB]
Ultimo aggiornamento: 04/03/2024
 

Produzione non significativa di aeriformi

A integrazione delle disposizioni contenute nell’articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (nel quale vengono regolamentate alcune eccezioni all’obbligo di conseguire l’autorizzazione alle emissioni), il seguente algoritmo offre una possibile ipotesi di lavoro per individuare quelle sorgenti aeriformi che, per la propria oggettiva “poca significatività”, potrebbero essere considerate non soggette all’autorizzazione; in particolare l’algoritmo qui proposto nasce per implementare le disposizioni in materia di sfiati e ricambi d’aria di cui al richiamato articolo di legge.

Si ricorda inoltre che l’articolo 13 dell’Allegato I all’autorizzazione generale più recente (si consulti al riguardo la pagina tematica di questo stesso sito) indica alcune lavorazioni che, in determinate circostanze, possono essere esonerate dal rispetto di particolari prescrizioni.

 

Modifiche non sostanziali

Il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali presentando la versione aggiornata dei documenti valutati dagli enti competenti durante il procedimento conclusosi con l’adozione dell’autorizzazione; i nuovi documenti, redatti in modo da essere integralmente sostitutivi dei precedenti, dovranno recare esplicita evidenza delle modifiche che il gestore intende apportare rispetto alla situazione autorizzata.

Oltre a quanto sopra, il gestore fornisce informazioni sull’effettivo stato di funzionamento degli impianti autorizzati riferite al momento della presentazione della suddetta documentazione: in particolare, vanno indicati chiaramente quali impianti/punti di emissione sono a regime, quali non sono ancora stati messi in né in esercizio né a regime, e quali sono provvisoriamente inattivi pur essendo stati messi a regime; va inoltre indicata la data del più recente campionamento effettuato su ciascun punto di emissione soggetto a monitoraggio.

Se gli impianti autorizzati soggetti a monitoraggio sono stati campionati in momenti diversi (per esempio a causa di una messa a regime diversificata) i gestori, unitamente alla comunicazione per la modifica non sostanziale, presentano una proposta relativa alla programmazione dei campionamenti che individui un periodo di trenta giorni per lo svolgimento di tutti i campionamenti prescritti dall’autorizzazione; tale periodo dovrà essere definito indicando una data di riferimento e una tolleranza di quindici giorni in difetto e di quindici giorni in eccesso rispetto ad essa.

Il gestore è invitato a fornire le informazioni sullo stato di funzionamento degli impianti (come sopra specificate) e la proposta sulla riunificazione dei momenti di campionamento (se ricorrono le condizioni di cui al precedente capoverso) anche in occasione dei procedimenti per la modifica sostanziale o non sostanziale dell’AUA che non riguardino i profili tecnici afferenti alle emissioni in atmosfera, sebbene il relativo titolo abilitativo sia compreso tra quelli sostituiti dall’AUA in proprio possesso (per esempio: stabilimento munito di AUA con emissioni e rumore per il quale il gestore intenda chiedere una nuova AUA dovendo introdurre l’autorizzazione allo scarico); in tali casi, in cui l’AUA viene aggiornata o sostituita per ragioni non riconducibili alle emissioni, il gestore, attraverso la dichiarazione complementare disponibile per il download presso la pagina di questo sito dedicata all’AUA, deve peraltro dichiarare l’invarianza dello scenario emissivo autorizzato.

Fermo restando quanto sopra, è fatta salva la facoltà del gestore di proporre, in qualunque altro momento, la riunificazione dei momenti di campionamento per ragioni di mera razionalità operativa.

La Provincia si riserva di chiedere a titolo di integrazione le informazioni illustrate nella presente sezione, qualora non fornite dal gestore.

In ogni caso, si ricorda che rimane prerogativa della Provincia, con l’eventuale ausilio degli organi tecnici di riferimento, laddove ritenuto necessario, stabilire l’effettiva “non sostanzialità” della modifica proposta dal gestore.

Da ultimo, si ricorda che:

* come specificato anche nella pagina di questo sito dedicata all’AUA, se la comunicazione di modifica non sostanziale viene presentata relativamente a uno stabilimento autorizzato con AUA, il gestore deve presentare anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente l’impatto acustico corredata, nei casi previsti, dalla relazione previsionale;

* se la comunicazione di modifica non sostanziale viene presentata relativamente a uno stabilimento NON autorizzato con AUA, l’eventuale necessità di aggiornare l’autorizzazione di partenza comporta, per effetto dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, l’obbligo per il gestore di chiedere l’AUA.

Variazione del gestore e dei dati anagrafici dell'attività

La modulistica per la comunicazione della variazione del gestore e dei dati anagrafici dell'attività è disponibile presso la pagina di questo sito dedicata all’AUA. A proposito della variazione del gestore, si ricorda quanto stabilito dall'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs, 152/2006 (così introdotto dal D.Lgs. 102/2020):
"La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce.[…]”

Ulteriori indicazioni

Con deliberazione di Giunta n° 483 del 17/12/2010, l’Amministrazione Provinciale ha stabilito alcune disposizioni inerenti alle modalità da adottare per l’invio delle risultanze dei campionamenti periodici. Tali disposizioni riguardano i gestori di stabilimenti per i quali al 31/12/2010 sia stata rilasciata l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria.

In linea generale, l'obbligo per il gestore di trasmettere gli esiti dei campionamenti periodici permane se nello stabilimento è presente un sistema di monitoraggio in continuo o se sussiste l’obbligo di redigere il Piano di Gestione dei Solventi (in tale ultimo caso, quindi, il gestore è tenuto a inviare i rapporti di prova relativi sia alle analisi periodiche sia alle analisi effettuate per redigere il PGS).

Per gli stabilimenti autorizzati in data successiva al 31/12/2010, le modalità di invio delle risultanze dei campionamenti periodici sono quelle prescritte nell’autorizzazione.

File: DGP483_2010.zip  [zip - 96 KB]
 
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