A seguito dell’approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale - AUA”, a decorrere dal 13 giugno 2013 , le comunicazioni ai sensi dell’articolo 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative ad attività di nuovo impianto di recupero rifiuti, di modifica sostanziale o di rinnovo riguardanti l’iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, devono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive - Suap competente per territorio.

Fermo restando quanto sopra, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.59/2013, il soggetto che richiede l’iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo/modifica sostanziale, può optare per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, avente durata quindicennale.

Nel caso in cui, oltre alla comunicazione di cui all’articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, è previsto l’obbligo della preventiva autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006 o dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del DLgs. n. 152/2006 o entrambe le autorizzazioni,il soggetto interessato è obbligato a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

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