Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

L’autorizzazione deve essere sottoposta a riesame con valenza di rinnovo (art.29-octies comma 2 lett.b del Dlgs n. 152/2006 modificato dal Dlgs n. 46/2014) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle BAT riferite alle attività principale di un’installazione.

L’autorizzazione è sottoposta a riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, se si verificano le seguenti condizioni:

a) l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite in particolare quando si è accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e di programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziale ,che consentano una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie,nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

Secondo quanto stabilito dall’articolo 29-quater comma 7, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere alla Provincia competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.

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