Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Cos’è l’AUA

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 entrato in vigore il 13/06/2013; viene rilasciato su istanza di parte e può incorporare in un unico titolo fino a sette diverse autorizzazioni e comunicazioni ambientali. In particolare, confluiscono nell’AUA i seguenti titoli abilitativi ambientali:

a) l’autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) la comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) l’autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) la comunicazione o il nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Cosa non è l'AUA

Il D.P.R. 59/2013 non si applica né agli stabilimenti soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) né ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Eistono poi alcuni procedimenti autorizzativi che, secondo un orientamento largamente condiviso, non rientrano nell’ambito dell’AUA in quanto già caratterizzati dal canone della “unicità” del provvedimento finale (intesa come onnicomprensività della trattazione tecnica che viene esperita sul progetto per quanto riguarda i profili ambientali); ricadono in questa categoria, per esempio:

  • il procedimento autorizzativo ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
  • gli interventi di bonifica di cui all’articolo 242 del D.Lgs. 152/2006;
  • il procedimento autorizzativo ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.

Chi la adotta e chi la rilascia

Ferme restando le funzioni attribuite a ciascun soggetto istituzionale (Provincia, Comuni, Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, ecc…) l’autorità competente all’adozione del provvedimento di AUA è la Provincia; il rilascio del provvedimento di AUA è invece di competenza del SUAP.

Chi la richiede

La domanda per l'ottenimento dell'AUA è presentata dal gestore dello stabilimento.

Quando va chiesta e quando è possibile non chiederla

L'AUA deve essere richiesta per gli stabilimenti che necessitano di almeno uno dei sette titoli abilitativi ambientali compresi nel campo di applicazione del D.P.R. 59/2013. Sono comunque previste delle deroghe (articolo 3, comma 3, e articolo 7, comma 1, D.P.R. 59/2013); in particolare, se l’esercizio dell’attività è soggetto esclusivamente alla presentazione delle comunicazioni di cui alle lettere b), e), g) o all’autorizzazione generale di cui alla lettera d) dell'elenco riportato a inizio pagina, il gestore ha facoltà di non richiedere l’AUA, fermo restando l’obbligo di presentare la documentazione attraverso il SUAP.

Come si richiede

L’AUA è sempre richiesta in via preventiva. In tale contesto:

  • in caso di stabilimento/attività/impianto nuovi, il gestore presenta la richiesta di AUA prima di iniziare l’esercizio o, come per il caso delle emissioni, prima di iniziare l’installazione (costruzione) dell’impianto/stabilimento;
  • in caso di stabilimento/attività/impianto esistente al 13/06/2013, dunque già autorizzato al 13/06/2013, il gestore, nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento, presenta la richiesta di AUA in prossimità della scadenza della prima autorizzazione/comunicazione compresa fra i sette titoli elencati a inizio pagina; se, prima della suddetta scadenza, il gestore intende sottoporre lo stabilimento a una modifica tale da comportare l’aggiornamento anche di uno solo dei titoli abilitativi detenuti, compresi fra i sette elencati a inizio pagina, presenta la richiesta di AUA prima di iniziare la realizzazione della modifica;
  • in caso di stabilimento/attività/impianto già autorizzati con AUA, il gestore presenta la comunicazione di modifica non sostanziale o la domanda di modifica sostanziale prima di iniziare la realizzazione della modifica.

La domanda di AUA (così come la comunicazione relativa alla modifica non sostanziale) deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, che provvederà a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo nel rispetto del D.P.R. 59/2013, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico) e della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La domanda, firmata digitalmente dal gestore, è inoltrata per via telematica ed è corredata degli allegati progettuali firmati digitalmente dai consulenti tecnici di fiducia del gestore. La verifica della conformità dei principali aspetti formali della domanda al fine di valutarne la ricevibilità (firme digitali, leggibilità del formato elettronico dei documenti, obblighi nei confronti della normativa antimafia, pagamento del bollo, corretto ricorso alla procura a terzi per l'apposizione delle firme digitali ed elezione del domicilio PEC per il procedimento, ecc...) è svolta dal SUAP.

La Regione Marche rende disponibile un modello unico provvisorio per la presetazione delle domande per l'ottenimento dell'AUA. Il modello è disponibile sia presso i SUAP sia presso il sito della Regione Marche. [Nota: in caso di problemi nel download, controllare le impostazioni del proprio browser; è comunque possibile scaricare lo stesso modello regionale da questo indirizzo alternativo]. Per l’invio telematico di archivi compressi, si raccomanda di utilizzare esclusivamente il formato .zip.

Dal medesimo portale regionale, è possibile scaricare le linee guida regionali in materia di AUA.

Principali elementi della documentazione da presentare

Il gestore indica nella domanda, redatta secondo il modello regionale sopra richiamato, quali titoli abilitativi sono oggetto della domanda, e fornisce tutte le altre informazioni richieste dalle relative normative avvalendosi, in attesa dell’approvazione della modulistica tecnica regionale, delle singole modulistiche tecniche di settore già utilizzate per prassi nel’ambito territoriale della Provincia, scaricabili dalle sezioni tematiche di questo sito dedicate, rispettivamente, alle emissioni in via ordinaria, alle emissioni in via semplificata (autorizzazione generale), agli scarichi delle acque reflue e alle procedure semplificate per il recupero di rifiuti. Per le autorizzazioni allo scarico di competenza comunale, il gestore utilizza la modulistica predisposta dai singoli Comuni.

Nel predisporre la domanda per l’ottenimento dell’AUA, il gestore è chiamato a esplicitare sia le ragioni per le quali la propria attività è esclusa dal campo di applicazione della normativa in materia di AIA, sia le argomentazioni necessarie a descrivere in che relazione l’attività si colloca rispetto alla normativa in materia di VIA.

Allo stesso tempo, il gestore è invitato a esplicitare anche le motivazioni alla base dell’esclusione o dell’inclusione della ditta rispetto al novero di quelle tenute alla compilazione e all’invio dei dati previsti dal D.P.R. 11 luglio 2011, n° 157 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE).

Rimane dovere e interesse del gestore anche quello di specificare la posizione dell’azienda rispetto a normative che, ancorché non intercettate direttamente dal D.P.R. 59/2013, sono utili per la formulazione di pareri e contributi istruttori per il rilascio dell’AUA; per esempio, se il rilascio dell’AUA richiede l’acquisizione di pareri comunali, è opportuno che alla domanda vengano allegate le autocertificazioni/asseverazioni in materia urbanistico-edilizia attestanti la legittimità dello stato di fatto e la conformità alle NTA del PRG vigente.

Per facilitare la predisposizione delle domande e dei progetti per l'ottenimento dell'AUA, la Provincia ha realizzato il seguente modello (denominato “dichiarazione_complementare”) da presentare in ogni circostanza (nuovi impianti, modifiche sostanziali, modifiche non sostanziali), fatta eccezione per le variazioni del gestore e dei dati anagrafici della società. Si tenga comunque presente che, in linea generale, e quindi a prescindere dal modello, la domanda per l’ottenimento dell’AUA deve sempre contenere tutti gli elementi utili a chiarire l’inquadramento amministrativo complessivo dell’attività svolta nello stabilimento.

dichiarazione_complementare.zip  [zip - 15 KB]
Ultimo aggiornamento: 07/12/2023
 

Nel caso in cui sia necessario produrre integrazioni rispetto al contenuto di un file, il redattore elabora una nuova versione del file annullando esplicitamente e sostituendo integralmente la versione precedente; in tale contesto, la nuova versione del file dovrà riportare adeguata evidenziazione dei contenuti modificati/aggiornati rispetto alla versione precedente (per esempio ricorrendo allo strumento di evidenziazione colorata del testo messa a disposizione dai più comuni programmi di videoscrittura); la Provincia si riserva di considerare non esaustiva la documentazione integrativa prodotta altrimenti.

Allo scopo di rendere inequivocabilmente chiaro l’elenco dei file che, in ogni momento del procedimento, costituiscono l’ultima versione della documentazione tecnica, il redattore è invitato a corredare ciascun invio di documentazione (istanza iniziale e successive integrazioni) con l’elenco completo dei file che compongono la documentazione tecnica aggiornata; i nomi dei file riportati nell’elenco devono corrispondere a quelli effettivamente apposti ai file presentati al SUAP, come eventualmente ridefiniti all’esito della procedura di invio/caricamento (si ricorda infatti che, per esempio, il caricamento dei file sul portale per la presentazione on-line delle pratiche può comportare la codifica dei nomi dei file secondo particolari regole).
Una traccia per la compilazione del suddetto elenco è disponibile per il download qui di seguito:

elenco_file.zip  [zip - 4 KB]
Ultimo aggiornamento file: 07/12/2023
 

Durata

L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dalla data di rilascio al gestore, da parte del SUAP, del provvedimento conclusivo del procedimento; il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza. In tale contesto restano intatti gli obblighi di adeguamento eventualmente previsti dalle normative di settore, come per esempio quelli stabiliti dall'articolo 273-bis del D.Lgs. 152/2006 concernente i medi impianti di combustione, obblighi che comportano la necessità di presentare, con le modalità e le tempistiche appositamente stabilite dalla legge, le necessarie domande di adeguamento, a prescindere dalla durata quindicennale dell'AUA.

Fermo restando quanto sopra, e fatte salve le specifiche prescrizioni del provvedimento autorizzatorio, si ricorda che i gestori di attività caratterizzate dalla presenza di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108 del D.Lgs. 152/2006) devono presentare, almeno ogni 4 anni, una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità Competente; tale dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’AUA.

Precisazioni sull'inquinamento acustico

Fermo restando che le competenze in materia di impatto acustico rimangono in capo al Comune, si ritiene utile mettere a disposizione dell’utenza il seguente modello al fine di agevolare la produzione delle necessarie informazioni (attenzione: il modello viene reso disponibile in formato editabile ".odt") ; a tal proposito, si ricorda che la produzione di tali informazioni è da intendersi obbligatoria in ogni circostanza (nuovi impianti, modifiche sostanziali, modifiche non sostanziali) vista l'attitudine di qualsiasi tipo di attività a essere contestualizzata nella normativa concernente l'impatto acustico.

dichiarazione_impatto_acustico.zip  [zip - 31 KB]
Ultimo aggiornamento: 02/04/2024
 

Variazione del gestore e dei dati anagrafici dell'attività

Qui di seguito è disponibile per il download il modello per comunicare la variazione del gestore e dei dati anagrafici dell'attività. Si ricorda che per il pagamento del bollo il gestore deve attenersi alle indicazioni fornite del SUAP.

A proposito della variazione del gestore, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, si ricorda quanto stabilito dall'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs, 152/2006 (così introdotto dal D.Lgs. 102/2020):
"La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce.[…]”

Comunicazione_var_dati_anagrafici.zip  [zip - 10 KB]
Ultimo aggiornamento: 04/03/2024
 

Avvertenze sulla compilazione dei modelli

Per l’invio telematico, si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni:
1) inviare esclusivamente file in formato “pdf/A”, firmati digitalmente;
2) inviare esclusivamente archivi compressi in formato “zip”.
L’invio di file e archivi in formati diversi da quelli sopra indicati potrà determinare la necessità di integrare o sostituire il materiale inviato.

Circolare Ministeriale

Qui di seguito è disponibile per il download la circolare ministeriale n. 0049801 del 07/11/2013 recante alcuni chiarimenti interpretativi sul D.P.R. 59/2013.

circolare_ministero.pdf  [pdf - 188 KB]
 
 
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