Rinnovo comunicazione

La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (art.216) o di autosmaltimento (art.215).

A questo proposito va tenuto presente che per la scadenza quinquennale va considerata la data di invio della comunicazione, e non quella di ricevimento, da parte dell’interessato, della comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro Provinciale, trasmessa dalla Provincia.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 gg prima della scadenza. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'attività di recupero, significando che la sua continuazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività. La presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un riscontro formale dell'Amministrazione circa l’avvenuto rinnovo.

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