Problematica del recupero energetico dei rifiuti di legno in procedura semplificata

Per l’accesso al recupero di rifiuti in procedura semplificata nell’ipotesi di rifiuti elettronici, di veicoli fuori uso e di impianti di coincenerimento, come previsto dall’art. 216 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., l’iscrizione dell’Albo è condizionata ad una visita preventiva da parte della provincia. Ne consegue che l’individuazione di quali comunicazioni presentate ai sensi del citato articolo soggiacciano a questa norma è fondamentale, ai fini di una corretta applicazione della legge, in quanto l’Albo, prima di iscrivere, dovrà chiedere alla provincia la visita preventiva suddetta.
Mentre l’individuazione dei rifiuti elettronici e dei veicoli fuori uso non presenta difficoltà, la nostra Amministrazione ha ritenuto di dover chiarire con un atto ufficiale, nel periodo in cui le competenze erano attribuite alle province, a quali rifiuti si applica ed a quali non si applica il decreto sul coincenerimento. Infatti l’interpretazione dell’art. 3 primo comma a) punto 4 del Decreto Legislativo 11 maggio 2005 n. 133, potrebbe causare qualche equivoco. La realtà della nostra provincia è caratterizzata da industrie del legno, le quali lavorano principalmente pannelli di truciolare.
I rifiuti di queste lavorazioni ricadono sotto la disciplina del punto 6 dell’allegato 2 sub 1 al DM 5.2.98 e possono essere bruciati in procedura semplificata. Il problema nasce dal fatto che in Italia i pannelli di truciolare sono prodotti a partire dai rifiuti di legno trattato, come si evince dal punto 9.1.3 c) dell’allegato 1 sub 1 al DM 5.2.98. La conseguenza di tutto ciò è che, indipendentemente dal fatto che i pannelli abbiano o meno subito trattamenti protettivi o di rivestimento a base di sostanze organiche alogenate o metalli pesanti, non è esclusa la possibilità che possano essere stati contaminati, in quanto il materiale stesso con cui sono fabbricati può essere stato trattato con tali sostanze.
L’atto della Provincia di Pesaro e Urbino, contenente in sostanza delle linee guida operative indirizzate ai funzionari dell’ente che devono applicare la legge ed agli operatori economici che ne sono i destinatari, è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 386 del 21.10.2005. Tale delibera individuava quali attività di recupero energetico in procedura semplificata, riconducibili sostanzialmente ai punti 4 e 6 dell’allegato 2 sub 1 al DM 5.2.98, rientrassero o meno sotto la disciplina del Decreto Legislativo 11 maggio 2005 n. 133 sul coincenerimento di rifiuti. In particolare, visto che la problematica riguardava principalmente i pannelli di fibra di legno comunemente conosciuti come pannelli truciolari, si individuavano come non soggetti alla disciplina del citato decreto legislativo 133, soltanto i pannelli fabbricati esclusivamente con legno vergine. Le motivazioni sono inserite nel preambolo della delibera, mentre la deroga per i pannelli costruiti soltanto con legno vergine è riportata nel punto 3) del dispositivo.
Con Delibera di Giunta Provinciale n. 416 del 30.11.2006, che ha parzialmente modificato la Delibera citata sopra, l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ha ritenuto di dover estendere la deroga di cui al punto 3) della delibera originaria, in quanto anche nel caso in cui i pannelli fossero prodotti a partire dai rifiuti di legno trattato, ma tali trattamenti non fossero riconducibili a quelli con sostanze organiche alogenate o metalli pesanti e questo fosse certificato, sussisterebbe comunque la non applicabilità del D.L.vo 133/05, ai sensi dell’art. 3 primo comma a) punto 4 di tale decreto.
Pertanto la situazione attuale nella nostra provincia appare la seguente:

  • Il recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui al punto 4 dell’allegato 2 suballegato 1 al  DM 5.2.98, scarti di legno vergine, non ricade sotto la disciplina del Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
  • Il recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui al punto 6 dell’allegato 2 suballegato 1 al  DM 5.2.98, scarti di legno trattato, ricade sotto la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, salvo dimostrare, con la compilazione dei modelli A-1 e A-2 inseriti nella  D.G.P. 416/2006, che né il legno trattato né i rifiuti utilizzati nella fabbricazione dei pannelli abbiano subito trattamenti protettivi o di rivestimento a base di sostanze organiche alogenate o metalli pesanti.

Conclusioni

Per fare il punto sull’argomento, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., possiamo suddividere la combustione degli scarti legnosi di lavorazione ai fini del recupero energetico nelle seguenti tipologie.

  1. Combustione di scarti di legno vergine appartenenti alla categoria dei rifiuti;
  2. Combustione di scarti di legno trattato appartenenti alla categoria dei rifiuti, ricadenti sotto la disciplina del D.L.vo 133/2005;
  3. Combustione di scarti di legno trattato appartenenti alla categoria dei rifiuti, ma non ricadenti sotto la disciplina del D.L.vo 133/2005;
  4. Combustione di scarti di legno vergine non appartenenti alla categoria dei rifiuti, ma a quella delle biomasse, in impianti termici civili dalla potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
  5. Combustione di scarti di legno vergine non appartenenti alla categoria dei rifiuti, ma a quella delle biomasse, in impianti termici civili dalla potenza termica nominale superiore a 1 MW.

Rispettivi adempimenti

  1. Punto 4 All. 2 Sub 1 al DM 5.2.98;
  2. D.L.vo 133/2005;
  3. Punto 6 All. 2 Sub 1 al DM 5.2.98;
  4. Nessuna autorizzazione - Disciplinati dal Titolo II della parte Quinta del D.L.vo 152/2006;
  5. Rispetto degli adempimenti previsti dal Titolo I della parte Quinta del D.Lvo. 152/2006;
Allegati alla Delibera 416/06  [zip - 6 KB]
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