Gestione dei Rifiuti con le Procedure Ordinarie (Artt.208-209-211 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.)

Gli Enti e le Imprese che intendono realizzare e/o modificare impianti di recupero (che non rientrano nelle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs n. 152/2006) o di smaltimento dei rifiuti devono presentare una domanda di autorizzazione alla Provincia tramite PEC (provinciapesarourbino@legalmail.it) adottando l'apposita modulistica.

Di seguito si riporta la principale normativa vigente, cui fare riferimento ai fini della presentazione delle istanze, fatta salva l’applicazione della normativa di settore specifica per talune tipologie di rifiuto (RAEE, autodemolitori..):

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

- Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale del 14 aprile 2015 n. 128, Capitolo 12 “I criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti”;

- Deliberazione del Consiglio Provinciale del 30/01/2018 n.2, relativa all’approvazione dell’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti dal PRGR di cui sopra;

- Linee Guida, inerenti all’autorizzazione unica ex art.208, adottate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 321 del 04/03/2024 ad oggetto “Approvazione delle "Linee guida regionali per la semplificazione della procedura di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006”.(Norme Marche)

- Legge Regionale del 09/05/2019 n. 11 ad oggetto “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”;

- Linee Guida regionali inerenti alle procedure di VIA, adottate dalla Regione con DGR n.36 del 22/01/2024 ad oggetto “Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 - revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019”.

Con riferimento al coordinamento tra le procedure di rilascio Autorizzazione Unica con quelle di VIA/Verifica assoggettabilità a VIA, si chiarisce che l’istanza di Autorizzazione Unica riguardante gli impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, compresa l’istanza per modifiche sostanziali soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, dovrà essere corredata da specifico provvedimento di esclusione dalla VIA, se la procedura di esclusione è stata condotta precedentemente alla richiesta di autorizzazione unica. In mancanza di tale provvedimento, ove esso si riveli necessario, il procedimento di autorizzazione unica, così come disposto dall’art.208 comma 1 del D.Lgs 152/06 verrà immediatamente sospeso fino alla conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e sarà riavviato qualora l’esito dichiarasse l’esclusione dalla procedura di VIA. Se l’esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA stabilisce l’assoggettabilità a VIA, il procedimento avviato ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/06 verrà archiviato, rendensosi necessario l’espletamento della procedura di PAU (Provvedimento Autorizzatorio Unico) di cui all’art.27-bis del D.Lgs 152/06.

 

Di seguito sono elencate le autorizzazioni per il recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate dalla Provincia ai sensi degli art. 208-209-211 del D.Lgs n. 152/2006:

  1. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - Art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;

  2. Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento (per tale casistica riferirsi alla “definizione di modifica sostanziale e modifica non sostanziale” di cui al Paragrafo 5 delle sopra citate Linee Guida Regionali per la semplificazione della procedura di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006);

  3. Autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti tramite impianti mobili - Art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/2006 (le Linee Guida Regionali sopra citate al Paragrafo 6 hanno chiarito che tale autorizzazione ha durata di 10 anni ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art. 208 D.Lgs n. 152/06);

  4. Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt. 110 e 208 del D. Lgs. 152/2006;

  5. Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - Art. 211 del D.Lgs. 152/2006;

  6. Rinnovo dell’autorizzazione di un impianto di recupero (fisso e mobile) e/o smaltimento dei rifiuti – Art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006;

  7. Rinnovo dell'autorizzazione alle imprese certificate - Art. 209 del D.Lgs. 152/2006;

  8. Variazione di ragione sociale/Titolarità dell’autorizzazione.

Contatti

Servizio Ambiente - Elevata Qualificazione E.Q.  3.3 "Rifiuti - Bonifica dei siti inquinati"

Dott. Massimo Baronciani (0721-359275) e-mail m.baronciani@provincia.ps.it

Ufficio 3.3.1 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti e Bonifica siti inquinati"

Capo Ufficio Dott.ssa Elena Bracci (0721-3592730) e-mail: e.bracci@provincia.ps.it

Funzionario Dott. Giovanni Cassiani (0721-3592750) e-mail: g.cassiani@provincia.ps.it

Funzionario Dott.ssa Elena Gramegna (0721-3592767) e-mail: e.gramegna@provincia.ps.it

Funzionario Dott.ssa Lara Dini (0721-3592374) e-mail: l.dini@provincia.ps.it

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