Presentazione della comunicazione per l'iscrizione al registro provinciale

1) Per le attività a) e b) inerenti alla gestione dei rifiuti in procedura semplificata ricadenti nel territorio provinciale, l’interessato invia preventivamente alla Provincia di Pesaro e Urbino una comunicazione, comprensiva di idonei elaborati tecnici, redatta secondo la modulistica predisposta allo scopo (vedasi link seguente)

MODULISTICA

2) Le attività a) autosmaltimento e b) recupero rifiuti potranno iniziare decorsi 90 giorni dalla data di invio della comunicazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’art.214 commi1, 2 e 3 e fatto salvo il ricevimento, da parte dell’interessato, del motivato provvedimento di divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività di cui al punto 4) sottoriportato, adottato e trasmesso dalla Provincia a seguito dell’istruttoria di verifica conseguente al ricevimento della comunicazione;

3) La Provincia iscrive in un apposito Registro Provinciale le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e nel termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

4) Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui all’art.214, 215, 216 dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

Si chiarisce che in presenza di un atto di iscrizione da parte della Provincia prima della scadenza dei 90 giorni, l’attività potrà avere inizio a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione.

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