Autorizzazioni alle emissioni in via semplificata
L’autorizzazione generale è uno strumento per la semplificazione amministrativa delle procedure autorizzatorie inerenti alle emissioni in atmosfera ed è rivolto ai gestori di determinate attività, caratterizzate da un basso impatto emissivo e da un ciclo tecnologico standardizzato.
Con determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, la Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato la più recente autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera; la suddetta determinazione, efficace dal 10/05/2019 (compreso), disciplina, inoltre, le attività scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. La determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019 è stata aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021.
I gestori aderenti alle precedenti autorizzazioni generali (adottate con DGP 201/2010, DGP 254/2011, quest’ultima successivamente modificata e integrata, e DPP 209/2016) continuano a operare ai sensi dell’autorizzazione generale di riferimento fino alla naturale scadenza dell’adesione; per tali gestori, restano comunque fatti salvi gli obblighi di adeguamento alla nuova disciplina derivanti dal verificarsi delle circostanze tecniche o amministrative specificate nella determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, come successivamente aggiornata dalla determinazione n° 1505 del 22/12/2021.
Modulistica
Da questa pagina è possibile scaricare la modulistica relativa alle autorizzazioni generali adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino.
Alcune avvertenze sull’utilizzo della modulistica e sul ruolo dei SUAP sono esplicitate nella pagina introduttiva dedicata sulle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
I gestori di stabilimenti soggetti all’autorizzazione unica ambientale sono invitati a consultare anche la pagina di questo sito dedicata all’AUA.
La modulistica per la comunicazione della variazione del gestore e dei dati anagrafici dell'attività è disponibile presso la pagina di questo sito dedicata all’AUA. A proposito della variazione del gestore, si ricorda quanto stabilito dall'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs, 152/2006 (così introdotto dal D.Lgs. 102/2020):
"La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce.[…]”
Per comodità dell’utenza e al fine di rendere più agevole la compilazione delle dichiarazioni, i file relativi alla modulistica sono resi disponibili in formato ".doc" aperto; a tal proposito, si avverte che l'alterazione delle voci e delle diciture riportate nella modulistica costituisce causa di irricevibilità immediata della dichiarazione.
Per l’invio telematico, si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni:
1) inviare esclusivamente file in formato “pdf/A”, firmati digitalmente;
2) inviare esclusivamente archivi compressi in formato “zip”.
L’invio di file e archivi in formati diversi da quelli sopra indicati potrà determinare la necessità di integrare o sostituire il materiale inviato.