LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (ARTT. 214-215-216 DEL D.LGS 152/06)

Le procedure semplificate di cui al D.Lgs 152/06 Parte Quarta-Titolo I-Capo V “Procedure semplificate”, rappresentano una deroga di legge all’autorizzazione ordinaria alla gestione dei rifiuti disciplinata dall’art.208 del D.Lgs. 152/06 medesimo, per la quale la Provincia, a seguito del ricevimento di idonea comunicazione, provvede all’iscrizione della ditta in un apposito Registro Provinciale dedicato alle imprese che operano, nel campo dei rifiuti, in regime semplificato.

A differenza dell’autorizzazione ordinaria ex art.208, l’iscrizione alle procedure semplificate da parte della Provincia non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività dell’impresa, né autorizza la costruzione di alcunché.

Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare non sono stabiliti dalla Provincia, ma sono fissati dalle norme di settore.

Ne consegue che l’imprenditore che invia la comunicazione di inizio attività (ovvero di rinnovo o modifica) sottoscrive che l’impianto nel quale si svolgono le attività di gestione rifiuti comunicate è già stato costruito ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per operare, Si precisa che per impianto già costruito si intende la struttura fissa nella quale avvengono le operazioni di recupero e non i singoli macchinari, per il cui uso non sono previste autorizzazioni e condizioni particolari, se non quelle del rispetto delle norme di sicurezza.

 

ATTIVITA’ AMMESSE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

L’art.214 Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate” del D.Lgs 152/06 dispone l’ammissione delle seguenti attività alla gestione dei rifiuti in procedura semplificata:

a) Attività di smaltimento rifiuti non pericolosi effettuato dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi (autosmaltimento).

In attesa dell’emanazione di appositi decreti ministeriali tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 214 e 215 Autosmaltimento” del D.Lgs 152/06.

b) Attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, così come elencate all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06.

In attesa dell’emanazione di appositi decreti ministeriali tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 214 e 216 “Operazioni di recupero” del D.Lgs 152/06 nonchè delle disposizioni stabilite dal DM 05/02/1998 (per il recupero dei rifiuti non pericolosi) e dal DM 12 giugno 2002 n.161 (per il recupero dei rifiuti pericolosi).

Contatti

Servizio Ambiente - Ufficio 3.3.1 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti e Bonifiche siti inquinati"

Capo Ufficio Dott.ssa Elena Bracci (0721-3592730) e-mail e.bracci@provincia.ps.it

Funzionario Dott. Giovanni Cassiani (0721-3592750) e-mail: g.cassiani@provincia.ps.it

Istruttore tecnico Dott.ssa Elena Gramegna (0721-3592767) e-mail: e.gramegna@provincia.ps.it

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