Sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale le attività di recupero di rifiuti elencate nell’allegato B2 della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, in applicazione dei criteri e delle soglie di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015. Tali attività dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA prima di presentare la comunicazione di cui all’art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 o prima di richiedere l’autorizzazione unica ambientale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2013, n.59.

A tal fine si invita la Ditta a rivolgersi al competente Servizio 6 di questa Provincia e consultare la specifica sezione " Pianificazione Territoriale"del sito web istituzionale.

 

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