Per la stipula della garanzia occorre seguire lo schema di Fidejussione riportato in calce alla presente pagina

L’esercizio delle attività di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 216 del D.Lgs 152/06, è soggetto obbligatoriamente alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia competente per territorio.

La Regione Marche, con DGR n. 515 del 16/4/2012 (rettificata con DGR n. 583 del 2/5/2012 e modificata con DGR n. 1473 del 29/12/2014) ha stabilito le modalità di prestazione e l’entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, estendendo l’obbligo anche agli impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata.

I nuovi impianti sono tenuti a presentare alla Provincia le garanzie finanziarie prima dell'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto.

La garanzia deve avere durata fino a 2 anni successivi alla scadenza dell’iscrizione.

Nel caso di iscrizione compresa nell’AUA, avente pertanto validità quindicennale, la garanzia deve avere validità di 17 anni (15 anni+2) oppure può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di 2 anni in modo da garantire il periodo di durata dell’iscrizione compresa nell’AUA. Il soggetto iscritto, almeno 180 gg prima della scadenza quinquennale, presenta alla Provincia il rinnovo della garanzia, pena l’avvio di procedimenti di diffida sospensione, revoca dell’autorizzazione.

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

 
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