Indicazioni operative in merito agli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti e allo svolgimento delle campagne di attivita'

In qualità di organo di controllo, nonchè di ente delegato a svolgere attività autorizzatoria in materia di gestione dei rifiuti, con la  presente nota , si intende fornire  alcuni indirizzi e chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.208 comma 15 del del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, riguardante gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti, al fine di assicurare nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, una omogenea applicazione della normativa, uniformando le modalità di comunicazione delle campagne di attività e rendendo più semplici ed efficaci le operazioni di controllo.

Contenuto dell'Articolo 208 comma 15, del DLGS N.152/0006 e suo ambito esplicativo

L'art. 208, comma 15 del Dlgs n° 152/2006 , prevede che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la  disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso i quali operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica  e separazione delle frazioni estranee,  sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione (nella Regione Marche dalle Province in virtù delle deleghe attribuitegli) ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Secondo quanto stabilito dall’articolo sopra indicato,per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 208 e l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

La Provincia, in base a quanto previsto dal medesimo articolo 208, una volta ricevuta la comunicazione , può adottare prescrizioni integrative, oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa, nello specifico sito, non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

Sono esclusi dall’obbligo dell’autorizzazione e dalla comunicazione per lo svolgimento  delle singole campagna di attività:

  • gli impianti che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
  • gli impianti che provvedono alla sola riduzione volumetrica e alla separazione delle frazioni estranee .

Per « riduzione volumetrica» sono da intendersi  operazioni quali la triturazione e la compattazione, che non modificano l’ originaria natura del rifiuto, la sua composizione chimica e merceologica e  la sua codifica (Codice CER).

Per “separazione delle frazioni estranee” è da intendersi il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (ad es. deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e  la sua codifica (Codice CER).

Definizione di impianto mobile soggetto all’art. 208 comma 15 del DLGS N.152/2006

Per impianto mobile soggetto all’art.208 comma 15 del Dlgs n.152/2006 , si deve intendere  una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l’effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 180 giorni, salvo deroghe tecnicamente motivate dal proponente da valutare caso per caso.

Per struttura tecnologica unica si intende un unico macchinario (o un corpo unico che svolga sostanzialmente un’operazione o una fase di un’operazione di smaltimento e/o recupero), identificabile con marca, modello e numero di matricola. Non rientra nella definizione di impianto mobile soggetto all’art. 208 comma 15 del Dlgs n.152/2006, una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all’interno di un sito già autorizzato alla gestione di rifiuti.

Procedure da seguire per lo svolgimento delle singole campagna di attività

I soggetti autorizzati all’esercizio di un impianto mobile di smaltimento o recupero di rifiuti  che intendono effettuare  una campagna di attività in luoghi situati nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, devono inviare, venti giorni prima dell’installazione dell’impianto alla Provincia di Pesaro e Urbino e per conoscenza al Comune competente per territorio, un’ apposita comunicazione utilizzando il Modello CIMOB ed allegando la seguente documentazione :

Relazione tecnica, datata e  firmata dal legale rappresentante, contenente :

la descrizione del sito dove verrà installato l’impianto con indicazione della relativa ubicazione, del mappale e del foglio nonchè della destinazione urbanistica;

individuazione di eventuali edifici e attività sensibili come ad esempio scuole, ospedali, luoghi di culto, parchi, ecc che potrebbero ricevere nocumento dall’esercizio dell’impianto;

 la data di inizio e fine della campagna;

  • il periodo di lavorazione settimanale e giornaliero ;
  • la quantità totale in tonnellate di rifiuti che s’intende trattare;
  • individuazione dei rifiuti da trattare indicando la denominazione  e il Codice Europeo dei rifiuti (CER) .

Planimetria del sito in scala non superiore a 1:200 ;

Dati del  proprietario dell’area dove viene svolta la campagna e le autorizzazioni dello stesso per la messa a disposizione dell’area;

Copia dell’autorizzazione dell’impianto mobile se autorizzato da Province o Regioni diverse dalla Provincia di Pesaro e Urbino  o dalla Regione Marche ;

La pronuncia in merito alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  o il provvedimento di VIA se necessari. Sono esclusi dalla Verifica di VIA gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e gli altri impianti mobili di rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA nel caso in cui le quantità siano superiori a mille metri cubi al giorno.

L’impianto mobile deve essere nella piena ed esclusiva disponibilità del soggetto che richiede l’autorizzazione e le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato.

La Provincia, anche a seguito di specifica segnalazione effettuata dal Comune competente per territorio, può richiedere integrazioni alla documentazione presentata. In tal caso il termine dei 20 giorni inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

La Provincia  può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

La conduzione della campagna di attività dovrà conformarsi a quanto dichiarato nella comunicazione presentata, significando che uno svolgimento difforme può costituire violazione delle prescrizioni autorizzatorie con l’eventuale emanazione dei provvedimenti inibitori/riparatori (diffide, sospensioni, revoche) previste dall’art.208 del Dlgs n.152/2006 nonchè comportare conseguenze amministrative e/o penali .

Garanzie finanziarie

I soggetti interessati prima dell’inizio della campagna di attività sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie secondo lo schema sotto riportato e in base a quanto stabilito dalla DGRM n.515 del 16/04/2012 .

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata della campagna maggiorata di quattro mesi dalla conclusione della stessa .

Comunicazione campagne mobili

Fidejussione campagna mobile

 
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