Definizioni di impianto, modifica sostanziale e non sostanziale ai sensi della normativa A.I.A.

Relazioni tra normativa A.I.A. e V.I.A.

(Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009)

a cura del Dott. Massimo Baronciani, responsabile dell’ufficio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

Principali articoli di  riferimento

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii – Parte Seconda - Titolo I:

a) art. 5, lettera o- bis (Definizioni).

b) art. 6, comma 13, (Oggetto della disciplina).

c) art. 7, lett. 4 – bis e 4 – ter (Competenze).

d) art. 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti).

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. – Parte Seconda – Titolo III – bis:)

a)     art. 29 – ter (Domanda di autorizzazione integrata ambientale).

b)      art. 29 – quater (Procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale).

c)      art. 29 – sexies (Autorizzazione integrata ambientale).

d)     art. 29 – octies (Rinnovo e riesame).

e)     Art. 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore).

Introduzione

Ai sensi dell’articolo 5 (Definizioni), lettera i – quater, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per impianto si intende: “l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamenti”.

Secondo quanto enunciato dalla Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009 (Adeguamento od integrazione delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti del Decreto Legislativo n. 59/2005), per complesso I.P.P.C. si intende: “ struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più attività elencate nell’Allegato I del Decreto Legislativo n. 59/05 (oggi allegato VIII alla parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

La configurazione di un impianto I.P.P.C. (parimenti A.I.A.) è pertanto quella di un sistema complesso e polifunzionale all’interno del quale possono convivere strutture impiantistiche interdipendenti ovvero interconnesse, accomunate da un medesimo contesto spaziale, e comunque organizzate secondo il criterio della gestione unitaria. A riguardo soccorre, a titolo di analogia juris, la circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (comparsa su Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004) e titolata “circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I”, la quale forniva la seguente definizione, peraltro ancora valida, di attività accessoria tecnicamente connessa: “ a) svolta dello stesso gestore; b) svolta nello stesso sito dell’attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell’attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell’attività principale; c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell’attività principale.

La predetta definizione si collega con carattere di complementarietà all’enunciato di autorizzazione integrata ambientale di cui alla lettera o – bis dell’articolo 5 del nostro Decreto 152/2006, dove si sottolinea che un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. In sostanza, nell’ambito di un complesso I.P.P.C., si assiste alla gestione di un meccanismo progettualmente articolato, dove le infrastrutture in esso insistenti, pur possedendo una riconosciuta implicazione tecnica con lo svolgimento dell’attività principale, non debbono neppure interagire con carattere di eccessiva organicità.

Le modifiche sostanziali

 Le modifiche si rivelano sostanziali:

a) per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l’Allegato VIII del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 5° % della grandezza di soglia autorizzata;

b) per i complessi produttivi con attività per le quali l’Allegato VIII del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non indica valori di soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50 % del valore della capacità produttiva di progetto indicata nel provvedimento A.I.A. iniziale o precedente.

E’ necessario sottolineare che le soglie che determinano il campo di applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono per lo più espresse in termini di capacità produttiva delle categorie di attività.

Sono inoltre sostanziali le seguenti categorie:

  1. le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
  2. la modifica la cui “verifica” si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
  3. le modifiche che comportano l’avvio, all’interno del complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
  4. le modifiche peggiorative che comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell’Allegato I alla parte V del decreto Legislativo  152/06; Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo 152/06;
  5. le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P:C. superiore al 50°%: in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il  flusso di massa complessivo;
  6. una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell’Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (esempio: un territorio che entra a far parte di una parco che il Piano regolatore Generale pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale);

Le modifiche non sostanziali si distinguono a loro volta in:

1)      Modifiche non sostanziali che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione;

2)      Modifiche non sostanziali che non comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione;

Elenco delle modifiche non sostanziali che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione

a)      modifiche che comportano le revisione delle prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione Integrata Ambientale;

b)      le modifiche che comportano l’incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;

c)      le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione che secondo valutazione dell’Autorità Competente richiedono l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

d)     l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o sostanziale  incremento di quelle esistenti secondo valutazione dell’Autorità  Competente;

e)      l’introduzione di nuove Migliori Tecnologie Disponibili se non ricompresse nell’Autorizzazione già rilasciata;

f)       la modifica sostanziale del piano di monitoraggio secondo valutazione dell’Autorità competente;

g)      la variazione nello stoccaggio dei rifiuti salvo che sia soggetto a Valutazione d’Impatto Ambientale;

h)     introduzione di nuovi C.E.R. trattati,

i)        per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote o dei volumi autorizzati.

Elenco delle modifiche non sostanziali che non comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo I - Articolo 6 – Oggetto della disciplina – commi 13, 14, 15 e 16 -  Tittolo III – Artt. 29 – ter  - 29 quater – 29 nonies – Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009)

a)     le modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

b)      le variazioni qualitative/quantitative delle categorie di materie prime utilizzate già riportate nell’atto autorizzativi;

c)      la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;

d)     la modifica o la  sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate;

e)     la sequenza di utilizzo dei lotti nelle discariche.

Procedure istruttorie generali

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo I - Articolo 6 – Oggetto della disciplina – commi 13, 14, 15 e 16 -  Tittolo III – Artt. 29 – ter  - 29 quater – 29 nonies – Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009)

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (oggi riformato mediante Decreto Legislativo n° 205/2010) prevede che per gli impianti ove si intenda svolgere un’attività di cui all’Allegato VIII del decreto medesimo, nonché per le loro modifiche sostanziali, l’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 208, commi 6 e 7 della norma citata. Con ciò si intende che la Provincia di Pesaro – Urbino, valutate le risultanze della conferenza dei servizi all’uopo convocata, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto applicando l’istituto dell’approvazione la quale, sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionale, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. Il soggetto che propone l’istanza si avvale, pertanto, dell’istituto della conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 – ter e quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e ss.mm.ii. ) nonché di tutte le forme di garanzia procedurale da questa previste. Si configurano pertanto due percorsi istruttorii nettamente distinti per i quali in caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione mentre per quanto attiene alla realizzazione di modifiche non sostanziali risulta sufficiente la comunicazione dello stesso gestore  a seguito della quale l’autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l’autorizzazione di riferimento. Qualora le modifiche non sostanziali contemplino l’aggiornamento dell’autorizzazione l’Autorità Competente provvederà al rilascio di apposita determina di autorizzazione mentre, in caso di modifiche non sostanziali che non prevedano l’aggiornamento dell’autorizzazione, la medesima Autorità Competente, emanerà uno specifico nulla osta che costituirà traccia e memoria storica della variazione intervenuta, in deposito presso la Provincia di Pesaro – Urbino.

Istruttoria per modifiche sostanziali

(Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo I - Articolo 6 – Oggetto della disciplina – commi 13, 14, 15 e 16 -  Tittolo III – Artt. 29 – ter  - 29 quater – 29 nonies – Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009)

Nel caso in cui il gestore progetti di effettuare modifiche all’impianto già autorizzato, che sono state considerate sostanziali, invia all’Autorità competente, questi, invia una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore ), Titolo III – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e conformemente alla modulistica riportata del sito dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro – Urbino.

Istruttoria per modifiche non sostanziali

(Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo I - Articolo 6 – Oggetto della disciplina – commi 13, 14, 15 e 16 -  Tittolo III – Artt. 29 – ter  - 29 quater – 29 nonies – Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009)

Il soggetto gestore deve presentare all’Autorità Competente, una comunicazione di richiesta di modifiche non sostanziali specificando la non significatività della modifica ed accompagnando la comunicazione medesima da una relazione tecnica e dagli elaborati ritenuti necessari per far sì che l’Autorità Competente possa adeguatamente valutare la richiesta esaminandone tutti gli aspetti. La suddetta relazione tecnica deve contenere indicazioni riguardanti i diversi aspetti ambientali presi in esame dalla modificazione progettuale (aria, acqua, rifiuti, rumore, energia,…) facendo riferimento sia al Decreto A.I.A. precedentemente rilasciato che (per quanto riguarda la redazione della domanda A.I.A. ), ed alla modulistica approvata mediante Delibere di Giunta regionale Marche n° 1480 del 2 agosto 2002, n° 447 del 1 aprile 2003 e, infine alla n° 770 del 6 luglio 2004. Le attività istruttorie attivabili dall’Autorità competente potranno, in questo caso, così articolarsi:

1) analisi delle modifiche progettate al fine di verificarne la non sostanzialità.

2) eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni.

Coordinamento tra normative regolamentanti la Valutazione d’Impatto Ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale

Al fine di delineare con carattere di compiutezza, non solamente le prescrizioni concepite in seno alla normativa A.I.A. (ovvero il Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06) ma, soprattutto, lo stretto rapporto dialettico tra questa e la legislazione concernente la Valutazione d’Impatto Ambientale, occorre sottolineare quanto enunciato all’articolo 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti) del citato decreto:

1. Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo stato e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell’articolo 6, l’autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all’articolo 20, l’Autorità Competente valuti di non assoggettare  i progetti a V.I.A.

1 – bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 32 e 3 dell’articolo 29 – ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 – sexies e 29 – septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell’articolo 23.

(…)

2. le Regioni e le Province autonome assicurano che, per  i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di V.I.A.. Se l’Autorità Competente in materia di V.I.A. coincide con quella competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale, faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso si applica il comma 1 – bis del presente articolo.

La norma implica, pertanto, che l’esito della verifica di V.I.A. costituisca un passaggio propedeutico al rilascio dell’’Autorizzazione Integrata Ambientale (comma 1, articolo 10) pur contemplando, al comma 2 del medesimo articolo, una procedura di coordinamento ispirata ai consolidati criteri di efficacia, speditezza ed economicità dell’azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione) mediante la quale la procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale possa risultare implementata, sino al più alto grado di coordinamento, nel più generale procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale. Lo stesso comma 2, al secondo capoverso, innalza la soglia di coordinamento tra i due procedimenti prevedendo, in caso di coincidenza tra le due autorità competenti, una totale integrazione inter -  procedimentale attraverso la quale il provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale, contenente tutte le informazioni e le condizioni enunciate all’articolo 10, comma 1 – bis, faccia luogo (ovvero sostituisca) la stessa Autorizzazione Integrata Ambientale.

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