PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO IL DECRETO N° 119 DEL 10 LUGLIO 2023

Il regolamento, ai sensi degli Artt. 181 e 214 - ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 disciplina:

a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;

b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di cui al punto a);

c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;

d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

 

PRINCIPALI DEFINIZIONI REGOLAMENTO CONTENUTE NEL REGOLAMENTO N° 119 DEL 10 LUGLIO 2023 (ARTICOLO 2)

1) “Gestore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo.

2) «Operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro di cui alla lettera f).

3) “Comunicazione di inizio attività”»: la comunicazione di cui all’articolo 216, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

4) “Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pre - trattamento.

5) “Centro di preparazione per il riutilizzo” (centro): l’impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

6) “Comunicazione di inizio attività”: la comunicazione di cui all’articolo 216, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

7) “Schedario”: il registro tenuto presso ogni centro, in cui sono annotati i dati di cui all’articolo 6, comma 3.

 

ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (ARTICOLO 3)

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;

b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;

c) pile, batterie e accumulatori;

d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;

e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;

f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;

g) i veicoli fuori uso.

 

ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO IN FORMA SEMPLIFICATA (ARTICOLO 4)

- L’esercizio delle operazioni di cui al comma 1 è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, è compilata secondo il modello di cui all’ALLEGATO 2.

- Nella comunicazione sono indicate le operazioni di preparazione per il riutilizzo che si intendono svolgere ed è attestato: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all’allegato 1 del presente regolamento; b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5.

- I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell’ALLEGATO 1 e possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime ivi individuate, conferiti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). (……..).

 

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO N° 119 DEL 10 LUGLIO 2023

l’Allegato 1 al Regolamento riporta le “caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo”. In esso sono descritti requisiti i quali nell’ordine debbono caratterizzare le operazioni in esi svolte.

 

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO N° 119 DEL 10 LUGLIO 2023

L’Allegato 2 al Regolamento riporta, a sua volta, il “Modello per la comunicazione di inizio attività di preparazione per il riutilizzo”.

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