Rettifiche ed Integrazioni agli "Indirizzi in materia di Bellezze Naturali: profili normativi ed aspetti tecnici" (Prot. 22783/97).

Con la presente circolare si intende da un lato ribadire ed esplicitare ulteriormente quanto già espresso negli indirizzi in materia di bellezze naturali trasmessi da questa amministrazione con nota prot.40288/96 del 10.01.1997 con particolare riferimento al tema delle competenze per il rilascio dei pareri di cui all’art.32 L.47/85 e successive modificazioni e integrazioni, dall’altro rettificare e integrare alcune parti dei suddetti indirizzi, in parte in coerenza con le modifiche che la L.R. n.18 del 24.02.1997 ha apportato al comma 1 dell’art.5 della L.R. 34/1992, e in parte con riferimento al concetto di pertinenza e rispetto alla questione delle eventuali interferenze delle opere soggette al "nuovo condono" con le norme e prescrizioni del PPAR.

A) COMPETENZA PROVINCIALE AL RILASCIO DEL PARERE PAESISTICO EX ART.32 L.47/85 ANCHE PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN COMUNI CHE ABBIANO PROVVEDUTO AD ADEGUARE IL PRG AL PPAR.

Si ribadisce quanto già espresso nella sezione I, capo 2, par. 2.3 degli indirizzi in materia di bellezze naturali trasmessi da questa amministrazione con nota prot.40288/96 del 10.01.1997, in merito al dato normativo per cui, anche dopo l’adeguamento del P.R.G. al P.P.A.R., la Provincia rimane l’ente competente a rilasciare, per quanto attiene alla tutela delle bellezze naturali, i pareri previsti dall’art.32 della L.47/85 (nulla osta paesistici alla sanatoria edilizia), e ciò in forza della disposizione dell’art.5 comma 2 lett. d) della L.R.34/92. Tale norma, infatti, nel delegare alle Province le funzioni riguardanti i pareri di cui all’art.32 della L.47/85, non subordina il mantenimento in capo alle province di tale competenza, al mancato verificarsi della condizione risolutiva dell’adeguamento dei piani regolatori generali comunali al PPAR, come invece avviene, in forza dell’art.5 comma 1 L.R.34/92, per le funzioni concernenti le autorizzazioni di cui all’art.7 della L.1497/1939. Del resto, al di là del dato normativo che pure risulta inequivoco sotto il profilo dell’interpretazione letterale e sistematica (come visto la previsione della delega alla Provincia delle funzioni riguardanti i pareri di cui all’art.32 per la sua collocazione all’interno dell’art. 5 della L.R.34/92, è sottratta al meccanismo di cui al comma 1), la scelta del legislatore regionale di differenziare, sotto il profilo delle competenze, il regime delle autorizzazioni paesaggistiche da quello dei pareri ex art.32 L.47/85 (provvedimenti questi ultimi che pure sono considerati dalla giurisprudenza, per molti aspetti, assimilabili alle autorizzazioni paesaggistiche di cui all’art.7 L.1497/1939), ha una ragione sostanziale nel fatto che in virtù dell’art.60 punto 5 delle nta del PPAR gli interventi soggetti a condono edilizio sono considerati esenti dalle prescrizioni di base del PPAR, per cui lo stato di adeguamento o meno del PRG al PPAR è, almeno sotto il profilo della legalità formale, indifferente ai fini del rilascio del parere di cui all’art.32 L.47/85, diversamente che per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel quale "i contenuti del piano paesistico ambientale regionale costituiscono direttive vincolanti" (art.8 comma 5 della L.R.34/92).
Si sottolinea, pertanto, considerata anche la previsione dell’art.4 comma 1 della L.R.14/1986 il cui richiamo all’abrogata L.R. 24/1984 deve essere inteso come riferito alle corrispondenti norme dell’attuale L.R.34/1992 (art.6) che ne hanno preso il posto (in questo senso si è espresso tralaltro il Servizio Legislativo ed Affari Istituzionali della Regione Marche nel parere prot. n. 632 del 16.09.1993), che sia i Comuni che abbiano provveduto ad adeguare gli strumenti urbanistici generali al PPAR, sia quelli che non vi abbiano ancora provveduto, sono competenti a rilasciare i pareri di cui all’art.32 L.47/85, esclusivamente per le opere e gli interventi previsti dall’art.6 lett. a) e b) della L.R.34/1992.

Si invitano pertanto tutte le Amministrazioni Comunali in indirizzo, comprese quelle che abbiano il P.R.G. adeguato al P.P.A.R., a trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, per l’acquisizione del parere di cui all’art.32 L.47/85 e s. m., le pratiche di "condono edilizio" che abbiano ad oggetto opere eseguite su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, tranne quelle riconducibili alla previsione delle lettere a) e b) dell’art.6 della L.R. 34/92 per le quali resta ferma, a prescindere dall’adeguamento del P.R.G. al P.P.A.R., la competenza comunale.

B) DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI (ART.6 COMMA 1 L.R.34/92): PRECISAZIONI IN MERITO AI CARATTERI DELLE OPERE PERTINENZIALI.


Per quanto concerne la delega disposta a favore dei Comuni con l’art. 6 comma 1 lett. a) della L.R. 34/92, e l’elenco, riportato a pag.4 degli indirizzi in materia di bellezze naturali trasmessi da questa amministrazione con nota prot.40288/96 del 10.01.1997, degli interventi fatti rientrare in via di interpretazione estensiva ed analogica in tale previsione di delega, il punto 3) del medesimo elenco è così modificato e integrato (le modifiche e le integrazioni sono riportate in grassetto):

  1. le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, ivi compresi i garages e le autorimesse fuori terra costruiti in aderenza o nelle vicinanze agli edifici esistenti e che non comportano un ampliamento degli stessi oltre il 20% della loro superficie utile; in particolare dovranno essere verificate dal Comune le seguenti condizioni:
  2. per le aree urbane le opere pertinenziali dovranno comunque collocarsi all’interno del lotto giuridicamente, economicamente e funzionalmente asservito all’edificio principale;
  3. nelle zone agricole le opere pertinenziali dovranno comunque insistere in area prossima all’edificio principale così da escludere una loro possibile destinazione funzionale autonoma, cioè diversa da quella a servizio dell’edificio cui accedono;
  4. in ogni caso le pertinenze dovranno avere ridotte dimensioni, sia in assoluto (inidoneità ad una utilizzazione separata ed autonoma della pertinenza), che in relazione alle dimensioni dell’edificio principale al cui servizio sono complementari.

C) APPLICABILITA’ ANCHE ALLE OPERE OGGETTO DEL C.D. NUOVO CONDONO, DELLA NORMA DI ESENZIONE DI CUI ALL’ART.60 PUNTO 5 DELLE NTA DEL PPAR.

Per quanto riguarda il c.d. "nuovo condono" e i suoi rapporti con le norme del PPAR, si fa presente che il Servizio Urbanistica e Cartografia della Regione Marche con parere prot. 2414 del 24.10.1995 ha ritenuto che "l’esenzione dalle prescrizioni di base del P.P.A.R. stabilita dall’art.60, punto n.5 delle NTA dello stesso, si applica anche alle opere per le quali si chiede concessione edilizia in sanatoria sulla base delle nuove norme sul condono edilizio di cui all’art.39 della legge 23.12.1994, n.724, ed ai vari DD.LL. che vengono emanati in materia".

D) ESIGENZA, PERCHE’ SI ATTIVINO LE DELEGHE A FAVORE DEI COMUNI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (ART.5 COMMA 1 L.R.34/92) E ALL’APPROVAZIONE DEGLI S.U.A. INTERESSATI DA VINCOLI PAESISTICI (ART.4 COMMA 4 L.R.34/92), CHE L’ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPAR SIA ESTESO ALL’INTERO TERRITORIO COMUNALE.

Considerata infine la L.R. n.18 del 24.02.1997 che all’art.3 ha modificato il comma 1 dell’art.5 della L.R.34/92, stabilendo espressamente che le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art.7 della L.1497/39 permangono in capo alle Provincie "fino alla data di entrata in vigore nei singoli Comuni dei piani regolatori generali, estesi all’intero territorio comunale, adeguati al PPAR", va evidenziato che risulta ovviamente superato, in forza di detta modifica legislativa, sia quanto riportato negli ultimi due capoversi del par. 2.1, sezione I, capo 2, degli indirizzi in materia di bellezze naturali trasmessi da questa amministrazione con nota prot.40288/96 del 10.01.1997, in merito alla possibilità dei Comuni di beneficiare fin da subito della delega piena al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex art.7 L.1497/39 per interventi edilizi ubicati in aree interessate da varianti di adeguamento parziale al PPAR, sia, per analogia, quanto riportato nel penultimo cpv. del par.2.2, sezione I, capo 2 in relazione alla medesima problematica, questa volta riferita al passaggio alle amministrazioni comunali della competenza ad approvare gli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone soggette a vincolo paesistico (art.4 comma 4 L.R.34/92).

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