Estratto della deliberazione n.196/2000

L.R. 27 Luglio 1998 INTERVENTI REGIONALI PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHI URBANI. Definizione dei requisiti e prorità nella valutazione dei programmi di interventi e dei criteri generali di riparto.

 (omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che la L.R. n. 26/98 stabilisce che le Province collaborino con la Regione Marche, secondo criteri di sussidiarietà, per la valorizzazione ambientale delle aree urbane mediante la realizzazione di parchi urbani, favorendo il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale.
Considerato che per accedere al finanziamento regionale le Amministrazioni comunali devono predisporre preliminarmente un programma che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali da raggiungere e presentarlo, entro il 28 febbraio di ogni anno, alle Province che provvedono entro i successivi tre mesi a predisporre il programma di interventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera b), sulla base di una graduatoria definita secondo criteri nei limiti dei finanziamenti stanziati.
Dato che con precedente Delibera di G.P. n. 107 del 23 marzo 1999 sono stati definiti i requisiti e le priorità nella valutazione dei programmi di lavoro e definite le procedure di approvazione del programma di interventi di cui all’art. 8 della L.R. 26/98.
Considerato che con precedente delibera di G.P. n. 34 NG del 30 luglio 1999 sono stati inoltre definiti i criteri generali per la ripartizione dei contributi regionali per la realizzazione dei parchi urbani.
Vista, in proposito, la relazione prot. n. 21016/00 del Servizio 4.1 Urbanistica – Pianificazione Territoriale del 15 giugno 2000 sulla definizione dei requisiti e delle priorità nella valutazione dei programmi di lavoro, delle procedure di approvazione del programma di interventi di cui all’art. 8 della L.R. n. 26 del 27 luglio 1998 e dei criteri generali di riparto dei finanziamenti, già approvati con Delibere di G.P. n. 107/99 e n. 34/99, nonché sulla definizione delle modalità di erogazione dei contributi assegnati, che qui di seguito si riporta integralmente:


…………………………………………… omissis ……………………………………………..


1. DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DELLE PRIORITA’ NELLA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVORO

 Premesso che con delibera di G.P. n. 107/99 erano stati definiti i requisiti ed i criteri di priorità nella valutazione dei programmi di lavoro trasmessi dai Comuni ai sensi della L.R. 26/98, si propone di confermare tali definizioni, per le motivazioni e secondo le modalità contenute nella citata delibera.
Considerato tuttavia che in tale dispositivo venivano indicati riferimenti temporali ora superati, se ne propone una parziale modifica, aggiornando e rivedendo opportunamente la relazione formulata a suo tempo da questo Servizio 4.1 Urbanistica – Pianificazione Territoriale del 22 marzo 1999, facente parte integrante della citata delibera (le modifiche vengono riportate in corsivo-neretto):
1. DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI PER L’INSERIMENTO DEI PROGRAMMI DI LAVORO TRASMESSI DALLE A.C., NELLA GRADUATORIA DEI PROGRAMMI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
La definizione dei requisiti minimi è desumibile dal testo normativo dell’art. 8 che stabilisce quanto segue:

Art. 8
(Programmi)

 

  1. Le Amministrazioni locali interessate al finanziamento di progetti di parchi urbani di cui all’articolo 9, predispongono preliminarmente un programma che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali da raggiungere.
  2. I programmi individuano:
    1. le aree interessate dal progetto, indicate dallo strumento urbanistico generale così come definito nell’articolo 2, comma 1, lettera b);
    2. il progetto preliminare delle aree interessate che individui i nodi progettuali a livello comunale di dettaglio e eventualmente intercomunale;
    3. i problemi particolari che il progetto vuole affrontare descritti da una relazione che spieghi i punti fissi che il progetto intende assumere;
    4. le spese presunte, preventivo di massima, per la realizzazione delle opere previste dal progetto;
    5. il piano finanziario con le indicazioni di tutte le fonti di finanziamento, sia per la realizzazione che per la gestione.
  3. Il programma di lavoro redatto secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 4 e 5 è presentato, antro il febbraio di ogni anno, alle Province che provvedono entro i successivi tre mesi a predisporre il programma di interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), sulla base di una graduatoria definita secondo i crieti di cui agli artt. 6 e 7, nei limiti dei finanziamenti stanziati.

Il primo requisito desumibile è quindi quello della trasmissione in tempo utile dei citati programmi; considerato che nell’anno 2000, in quanto bisestile, il mese di febbraio ha 29 giorni anziché i 28 riportati dalla legge, si ritiene che tale termine massimo possa essere indicato in martedì 29 febbraio 2000. Andranno pertanto esclusi solo i progetti che sono stati trasmessi oltre tale data. Considerato inoltre che la legge parla esplicitamente di presentazione dei programmi, andranno esclusi anche i comuni che entro tale termine hanno trasmesso unicamente una richiesta generica di finanziamento, senza accludere alcuna relazione e/o elaborato tecnico.
Per quanto riguarda i contenuti di tali programmi, considerata l’esiguità del tempo a disposizione delle A.C. per la predisposizione degli stessi, si ritiene di ammettere alla graduatoria in oggetto, anche i programmi non predisposti in maniera formalmente corrispondente con quanto stabilito dalla legge. Infatti la sua rigorosa applicazione, presupporrebbe la predisposizione di una serie di atti di pianificazione e programmazione, cronologicamente correlati come segue:

  1. revisione dello strumento urbanistico generale (con specifica variante oppure in sede di adeguamento al P.P.A.R.) ai fini della individuazione della struttura del sistema urbano del verde;
  2. definizione del programma di lavoro relativo alla realizzazione del sistema come sopra individuato;
  3. progetto definitivo delle aree interessate dal programma.

Appare evidente che anche nel secondo anno di vigenza della legge, tali operazioni possono risultare di complessa attuazione in rapporto al poco tempo disponibile; tanto più che per il corrente anno nel Bilancio della Regione Marche, approvato con L.R. n. 23.03.2000, non è stata destinata alcuna risorsa finanziaria al capitolo Contributi per la redazione degli strumenti urbanistici" di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 26/98.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si propone pertanto di considerare passibili di finanziamento, anche i programmi e progetti di parchi urbani, la cui individuazione non deriva dalla predisposizione di una variante urbanistica specifica (o dalla predisposizione dello strumento urbanistico generale secondo quanto indicato all’art. 3 comma 1), che potrà essere invece essere richiesta in maniera perentoria, quanto meno per i comuni di dimensioni significative, anche ai fini della valutazione della stessa ammissibilità al finanziamento, a partire dai prossimi anni.
Si ritiene pertanto che l’individuazione delle aree interessate dal progetto, di cui al punto a) del secondo comma del citato art.8, possa intendersi quale individuazione sulle tavole dello strumento urbanistico generale vigente, anche ai fini della attestazione della conformità urbanistica dei programmi stessi.
Qualora i comuni avessero proceduto, indipendentemente dalla emanazione della legge 26, alla preventiva predisposizione di uno strumento urbanistico generale, redatto con finalità, obiettivi e modalità analoghe a quelle previste dalla legge stessa, fatti comunque salvi i criteri di esclusione definiti dalla legge medesima, la coerenza del programma con tali strumenti di pianificazione generale, potrà essere considerata, in sede di predisposizione della relativa graduatoria, quale criterio preferenziale (vedi punto c) art. 7 comma 1). In tal senso potranno inoltre essere valutati in maniera preferenziale anche gli eventuali programmi elaborati in attuazione di strumenti urbanistici, predisposti ai sensi della legge 41/96, con particolare riferimento a quelli redatti con specifico contributo regionale.
In relazione ai contenuti del progetto preliminare di cui al punto b) del citato art. 8 comma 2, si richiama quanto indicato in merito dalla Legge Merloni, ovvero:

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

 Oltre al progetto preliminare così come sopra definito, confortato da un preventivo di massima delle spese presunte, appare inoltre fondamentale, che i comuni abbiano provveduto alla trasmissione del relativo piano finanziario anche ai fini della gestione delle stesse aree a verde.
In tal senso si propone quindi di valutare in via preferenziale, quei programmi di lavoro che risultano formulati più compiutamente, anche in riferimento alla leggibilità degli stessi e secondo quanto indicato dalla legge.

2. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’ESCLUSIONE DEI PROGETTI E PER LA VALUTAZIONE DEGLI STESSI, AI FINI DELLA PREDISPOSIZONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA E DEL SUCCESSIVO PROGRAMMA DI INTERVENTO
Ai fini della esclusione dei progetti e dei relativi programmi, si richiamano integralmente i Criteri per l’esclusione dei progetti" di cui all’art. 6 della legge, che così recita:

Art. 6
(Criteri per l’esclusione dei progetti)

 

  1. Sono esclusi dai finanziamenti previsti dalla presente legge gli interventi:
    1. che non garantiscano l’uso pubblico e la facile accessibilità e fruibilità da nuclei abitati;
    2. che prevedano prioritariamente il risanamento di siti di ex discariche e di ex aree di cava;
    3. che prevedano realizzazioni a carattere prevalentemente non naturalistico.

Per quanto attiene i criteri di valutazione dei progetti, di cui all’art. 7, si evidenzia che la legge non esplicita un ordine di importanza per i medesimi; si ritiene tuttavia che ai fini della trasparenza e per evitare possibili discrezionalità nella valutazione degli stessi, ogni singolo criterio debba essere opportunamente considerato in rapporto agli altri; in tal senso si propone che l’ordine in cui sono riportati nella legge, debba essere interpretato quale successione di priorità e non come semplice elencazione di criteri, aventi analogo peso nella valutazione.
Si propone pertanto di attribuire ai criteri di priorità il seguente ordine di importanza:

 

  1. progetti di parchi urbani che prevedano risanamenti di situazioni di degrado ed in particolare interventi basati su criteri naturalistici con il corretto inserimento nelle caratteristiche botanico-vegetazionali e climatiche dell’ambiente circostante (lettera a) art. 7 comma 1);
  2. che intervengano su aree significative o strategiche per la città incidendo particolarmente nella definizione della forma urbana o che contribuiscano al riordino di elementi di pregio architettonico compresa l’architettura storica del verde (lettera b) art. 7 comma 1);
  3. che siano inseriti all’interno di strumenti di programmazione generale del verde a carattere comunale o intercomunale (lettera c) art. 7 comma 1);
  4. che prevedano un più elevato livello di fruibilità per i portatori di handicap (lettera d) art. 7 comma 1).

Dalla lettura del testo normativo, con particolare riguardo all’art. 5 "Criteri per la progettazione e realizzazione dei parchi urbani", si evidenzia inoltre che, definendo i criteri per la predisposizione dei progetti, implicitamente la legge fornisce ulteriori criteri di preferenza per la valutazione degli stessi, significando che i progetti che presentano maggiore rispondenza con tali requisiti possano e debbano avvantaggiarsi rispetto ad altri che non li soddisfano, per la definizione del programma di interventi provinciali.
Viene pertanto stabilito che, fatti salvi i criteri di esclusione e di valutazione di cui agli artt. 6 e 7, vengano definiti quali criteri preferenziali, da considerare ulteriormente in caso di parità ottenuta nella valutazione di cui all’art. 7, i criteri così come elencati dall’art. 5 della legge, ed in modo specifico vengano valutati in via preferenziale i progetti:

  1. che si sostanziano come interventi di riqualificazione urbanistica;
  2. che propongono il recupero di aree degradate o in dissesto geologico purchè limitrofe e comunque organicamente inserite nell’ambito urbano;
  3. che risolvano i nodi progettuali concernenti i rapporti con la residenza e le attività produttive, terziarie e di servizio;
  4. che risultano quanto prima e fattivamente realizzabili, anche attraverso la predisposizione di tecniche che rendono quanto meno onerosa la successiva gestione e manutenzione eventualmente utilizzando forme sperimentali ed alternative di gestione;
  5. che garantiscono la fruizione degli spazi e delle strutture di collegamento da parte dei disabili;
  6. che garantiscono la maggiore economicità delle opere previste;
  7. che privilegiano l’utilizzo di materiali naturali, evitando modificazioni del suolo e del soprassuolo.

Considerato inoltre che all’art. 1 della legge si individuano quali finalità della stessa, la corretta gestione del territorio e la valorizzazione ambientale delle aree urbane mediante la realizzazione di parchi urbani, si ritiene che i progetti che propongono la realizzazione di parchi ex-novo, siano da preferire rispetto a quelli che prevedono interventi su parchi urbani già esistenti, fatti comunque salvi i criteri di priorità definiti dalla legge in ordine ai progetti che prevedono il riordino dell’architettura storica del verde.
A conclusione di tutto quanto sopra evidenziato vengono definiti i seguenti criteri di ammissibilità, esclusione, priorità e preferenza:

CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Verranno ritenuti ammissibili a finanziamento soltanto i programmi presentati entro il termine fissato dalla legge, corredati almeno da una relazione che chiarisca obiettivi, finalità, caratteristiche preliminari degli stessi, aree interessate dal programma, preventivo e piano finanziario di massima per la loro realizzazione.

CRITERI DI ESCLUSIONE
Verranno comunque esclusi i progetti:

  1. che non garantiscano l’uso pubblico e la facile accessibilità e fruibilità da nuclei abitati;
  2. che prevedano prioritariamente il risanamento di siti di ex discariche e di ex aree di cava;
  3. che prevedano realizzazioni a carattere prevalentemente non naturalistico.

 

CRITERI DI PRIORITA’
Viene attribuito ai criteri di priorità il seguente ordine di importanza:

  1. progetti di parchi urbani che prevedano risanamenti di situazioni di degrado ed in particolare interventi basati su criteri naturalistici con il corretto inserimento nelle caratteristiche botanico-vegetazionali e climatiche dell’ambiente circostante (lettera a) art. 7 comma 1);
  2. che intervengano su aree significative o strategiche per la città incidendo particolarmente nella definizione della forma urbana o che contribuiscano al riordino di elementi di pregio architettonico compresa l’architettura storica del verde (lettera b) art. 7 comma 1);
  3. che siano inseriti all’interno di strumenti di programmazione generale del verde a carattere comunale o intercomunale (lettera c) art. 7 comma 1);
  4. che prevedano un più elevato livello di fruibilità per i portatori di handicap (lettera d) art. 7 comma 1).

 

CRITERI DI PREFERENZA
Vengono definiti i seguenti criteri di preferenza nella valutazione dei progetti:

  1. progetti elaborati in attuazione di strumenti urbanistici, predisposti ai sensi della legge 41/96, con particolare riferimento a quelli redatti con specifico contributo regionale;
  2. progetti che risultano formulati compiutamente, anche in riferimento alla leggibilità degli stessi ed ai contenuti individuati all’articolo 8 comma 2 della legge;
  3. che si sostanziano come interventi di riqualificazione urbanistica;
  4. che propongono il recupero di aree degradate o in dissesto geologico purchè limitrofe e comunque organicamente inserite nell’ambito urbano;
  5. che risolvano i nodi progettuali concernenti i rapporti con la residenza e le attività produttive, terziarie e di servizio;
  6. che risultano quanto prima e fattivamente realizzabili, anche attraverso la predisposizione di tecniche che rendono quanto meno onerosa la successiva gestione e manutenzione eventualmente utilizzando forme sperimentali ed alternative di gestione;
  7. che garantiscono la fruizione degli spazi e delle strutture di collegamento da parte dei disabili;
  8. che garantiscono la maggiore economicità delle opere previste;
  9. che privilegiano l’utilizzo di materiali naturali, evitando modificazioni del suolo e del soprassuolo;
  10. che propongono la realizzazione di parchi ex-novo, fatti comunque salvi i progetti che prevedono il riordino dell’architettura storica del verde.

2.DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DELLA LEGGE E PER L’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI

 Vista la nota del Segretario Generale richiamata nella Delibera di G.P. n. 107/99, che così recita: La Giunta definisce i criteri di priorità per la classificazione delle domande presentate. Il dirigente competente, sulla base delle indicazioni della Giunta, con proprio provvedimento approverà la graduatoria di merito. Saranno accolte le richieste che rientreranno nel limite delle risorse assegnate, si propone di confermare le modalità di approvazione del Programma di Interventi così come definite con il citato atto della G.P. che in merito disponeva quanto segue:
Sulla base dei criteri sopra esposti il Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, facendo riferimento alla proposta formulata dal responsabile del procedimento, con proprio provvedimento approverà la graduatoria di merito e saranno accolte le richieste che rientreranno nei limiti delle risorse assegnate".

3.DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Per quanto attiene i criteri generali di riparto dei contributi si propone la riconferma di quanto già determinato in merito, dalla Giunta Provinciale con precedente atto n. 34/99, nel quale si disponeva che:

… omissis …

  • si dovrà tendere a realizzare, con le risorse disponibili, il più elevato numero di parchi urbani attribuendo a tal fine ai progetti, contributi anche inferiori alle quote richieste (50% del costo complessivo presunto) purchè sia salvaguardata la possibilità di perseguire standard sufficienti di funzionalità;
  • le quote da assegnare, sulla base della graduatoria, andranno calibrate e definite in base alle risorse necessarie a ciascun progetto per raggiungere livelli di funzionalità sufficienti;
  • le proposte di ripartizione andranno preventivamente verificate e concertate con i comuni interessati.

4.DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

Considerato che la L.R. 26/98, non definisce modalità specifiche per l’erogazione dei contributi assegnati ai diversi progetti finanziati, si propone, in analogia con quanto previsto per altre leggi regionali di contenuto similare (vedi deliberazione della G.R. n. 2047 ME/AB concernente semplificazione ed accelerazione delle modalità di erogazione dei contributi concessi ai sensi della L.RT. 16/96 Interventi per incentivare l’uso della bicicletta e per la creazione di percorsi pedonali sicuri, ed in conformità con il Regolamento della Provincia di Pesaro e Urbino per la erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. approvato con delibera di C.P. n. 38/98, sentito il Dirigente dell’Area Programmazione Finanziaria e Sistemi Informativi, le seguenti modalità di erogazione del contributo:

  1. gli enti ammessi a beneficiare del contributo, trasmettono alla Amministrazione Provinciale il progetto definitivo secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 9 della L.R. n. 26/98;
  2. l’80% del contributo viene erogato ad avvenuta trasmissione del progetto definitivo;
  3. le Amministrazioni Comunali, comunicano tempestivamente l'avvenuto inizio dei lavori;
  4. il rimanente 20% del contributo viene erogato, previa presentazione di rendiconto, alla conclusione dei lavori, da realizzarsi entro e non oltre un anno dalla prima erogazione del contributo, salvo deroghe concesse dall’A.P.;
  5. i beneficiari trasmettono entro sessanta giorni dal termine dei lavori la rendicontazione completa delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento finanziato;
  6. qualora le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento finanziato fossero inferiori a quello indicato in sede di concessione del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire il 50% dell’importo non speso.

RITENUTO opportuno provvedere in merito.
VISTO il parere di cui all'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142 così come modificato dall'art. 17, comma 85 della legge 15.05.1997 n. 127 in ordine:

  • - alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Urbanistica – Pianificazione Territoriale Arch. Roberto Biagianti;
  • - alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Programmazione Finanziaria e Sistemi Informativi Dott. Marco Domenicucci;

Visto l’art. 35 della legge 8.6.1990 n. 142.
Ad unanimità di voti espressi nei termini e forme di legge

D E L I B E R A

 

  1. di confermare i requisiti e le priorità nella valutazione dei programmi di lavoro, delle procedure di approvazione del programma di interventi di cui all’art. 8 della L.R. n. 26 del 27 luglio 1998 e dei criteri generali di riparto dei finanziamenti, così come aggiornati nella relazione del Servizio Urbanistica riportata in narrativa.
  2. Di definire le modalità di erogazione dei contributi assegnati, anche con riferimento all'anno 1999, così come meglio specificato al paragrafo 4 nella relazione del Servizio Urbanistica riportata in narrativa.

Inoltre, stante l’urgenza, a voti unanimi

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 della legge 08.06.1990, n. 142.

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