Definizione dei requisiti e delle priorità nella valutazione dei programmi di lavoro e definizione delle procedure di approvazione del programma di interventi di cui all’art. 8 della L.R. n. 26 del 27 luglio 1998".

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 107 del 23.03.1999, sono stati definiti e precisati i criteri di valutazione dei programmi di lavoro di cui all’art. 8 della L.R. n. 26 del 27 luglio 1998 "Interventi regionali per l’istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 41", di seguito riportati:

1. DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI PER L’INSERIMENTO DEI PROGRAMMI DI LAVORO TRASMESSI DALLE A.C., NELLA GRADUATORIA DEI PROGRAMMI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

La definizione dei requisiti minimi è desumibile dal testo normativo dell’art. 8 che stabilisce quanto segue:

Art. 8
(Programmi)

Il primo requisito desumibile è quindi quello della trasmissione in tempo utile dei citati programmi; considerato che per il corrente anno tale data è venuta a coincidere con un giorno festivo, il termine risulta posticipato ai sensi di legge, a lunedì 1 marzo 1999. Considerato inoltre che la legge parla esplicitamente di "presentazione dei programmi", saranno pertanto esclusi i comuni che entro tale termine hanno trasmesso unicamente una richiesta generica di finanziamento, senza accludere alcuna relazione e/o elaborato tecnico.

  1. Le Amministrazioni locali interessate al finanziamento di progetti di parchi urbani di cui all’articolo 9, predispongono preliminarmente un programma che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali da raggiungere.
  2. I programmi individuano:

    • le aree interessate dal progetto, indicate dallo strumento urbanistico generale così come definito
    • nell’articolo 2, comma 1, lettera b);
    • il progetto preliminare delle aree interessate che individui i nodi progettuali a livello comunale di dettaglio e eventualmente intercomunale;
    • i problemi particolari che il progetto vuole affrontare descritti da una relazione che spieghi i punti fissi che il progetto intende assumere;
    • le spese presunte, preventivo di massima, per la realizzazione delle opere previste dal progetto;
    • il piano finanziario con le indicazioni di tutte le fonti di finanziamento, sia per la realizzazione che per la gestione.

  3. Il programma di lavoro redatto secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 4 e 5 è presentato, antro il febbraio di ogni anno, alle Province che provvedono entro i successivi tre mesi a predisporre il programma di interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), sulla base di una graduatoria definita secondo i crieti di cui agli artt. 6 e 7, nei limiti dei finanziamenti stanziati.

Il primo requisito desumibile è quindi quello della trasmissione in tempo utile dei citati programmi; considerato che per il corrente anno tale data è venuta a coincidere con un giorno festivo, il termine risulta posticipato ai sensi di legge, a lunedì 1 marzo 1999. Considerato inoltre che la legge parla esplicitamente di presentazione dei programmi, saranno pertanto esclusi i comuni che entro tale termine hanno trasmesso unicamente una richiesta generica di finanziamento, senza accludere alcuna relazione e/o elaborato tecnico.

Per quanto riguarda i contenuti di tali programmi, considerata l’esiguità del tempo a disposizione delle A.C. per la predisposizione degli stessi, sette mesi nel primo anno di vigenza della legge, si ritiene di ammettere alla graduatoria in oggetto, anche i programmi non predisposti in maniera formalmente corrispondente con quanto stabilito dalla legge. Infatti la sua rigorosa applicazione, presupporrebbe la predisposizione di una serie di atti di pianificazione e programmazione, cronologicamente correlati come segue:

  1. revisione dello strumento urbanistico generale (con specifica variante oppure in sede di adeguamento al P.P.A.R.) ai fini della individuazione della struttura del sistema urbano del verde;
  2. definizione del programma di lavoro relativo alla realizzazione del sistema come sopra individuato;
  3. progetto definitivo delle aree interessate dal programma.

Appare pertanto evidente che nel primo anno di vigenza della legge, tali operazioni possono risultare complesse; in tal senso si propone pertanto di considerare passibili di finanziamento, anche i programmi e progetti di parchi urbani, la cui individuazione non deriva dalla predisposizione di una variante urbanistica specifica ( o dalla predisposizione dello strumento urbanistico generale secondo quanto indicato all’art. 3 comma 1 ), che potrà essere invece essere richiesta in maniera perentoria, quanto meno per i comuni di dimensioni significative, anche ai fini della valutazione della stessa ammissibilità al finanziamento, a partire dai prossimi anni.

Si ritiene pertanto che l’individuazione delle aree interessate dal progetto, di cui al punto a) del secondo comma del citato art.8, possa intendersi quale individuazione sulle tavole dello strumento urbanistico generale vigente, anche ai fini della attestazione della conformità urbanistica dei programmi stessi.

Qualora i comuni avessero proceduto, indipendentemente dalla emanazione della legge 26, alla preventiva predisposizione di uno strumento urbanistico generale, redatto con finalità, obiettivi e modalità analoghe a quelle previste dalla legge stessa, fatti comunque salvi i criteri di esclusione definiti dalla legge medesima, la coerenza del programma con tali strumenti di pianificazione generale, potrà essere considerata, in sede di predisposizione della relativa graduatoria, quale criterio preferenziale (vedi punto c) art. 7 comma 1).

In tal senso potranno inoltre essere valutati in maniera preferenziale anche gli eventuali programmi elaborati in attuazione di strumenti urbanistici, predisposti ai sensi della legge 41/96, con particolare riferimento a quelli redatti con specifico contributo regionale.

In relazione ai contenuti del progetto preliminare di cui al punto b) del citato art. 8 comma 2, si richiama quanto indicato in merito dalla Legge Merloni, ovvero:

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

Oltre al progetto preliminare così come sopra definito, confortato da un preventivo di massima delle spese presunte, appare inoltre fondamentale, che i comuni abbiano provveduto alla trasmissione del relativo piano finanziario anche ai fini della gestione delle stesse aree a verde.

In tal senso si propone quindi di valutare in via preferenziale, quei programmi di lavoro che risultano formulati più compiutamente, anche in riferimento alla leggibilità degli stessi e secondo quanto indicato dalla legge.

2. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’ESCLUSIONE DEI PROGETTI E PER LA VALUTAZIONE DEGLI STESSI, AI FINI DELLA PREDISPOSIZONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA E DEL SUCCESSIVO PROGRAMMA DI INTERVENTO

Ai fini della esclusione dei progetti e dei relativi programmi, si richiamano integralmente i Criteri per l’esclusione dei progetti di cui all’art. 6 della legge, che così recita:

Art. 6
(Criteri per l’esclusione dei progetti)

  1. Sono esclusi dai finanziamenti previsti dalla presente legge gli interventi:
    • che non garantiscano l’uso pubblico e la facile accessibilità e fruibilità da nuclei abitati;
    • che prevedano prioritariamente il risanamento di siti di ex discariche e di ex aree di cava;
    • che prevedano realizzazioni a carattere prevalentemente non naturalistico.

Per quanto attiene i criteri di valutazione dei progetti, di cui all’art. 7, si evidenzia che la legge non esplicita un ordine di importanza per i medesimi; si ritiene tuttavia che ai fini della trasparenza e per evitare possibili discrezionalità nella valutazione degli stessi, ogni singolo criterio debba essere opportunamente considerato in rapporto agli altri; in tal senso si propone che l’ordine in cui sono riportati nella legge, debba essere interpretato quale successione di priorità e non come semplice elencazione di criteri, aventi analogo peso nella valutazione.

Si propone pertanto di attribuire ai criteri di priorità il seguente ordine di importanza:

  1. progetti di parchi urbani che prevedano risanamenti di situazioni di degrado ed in particolare interventi basati su criteri naturalistici con il corretto inserimento nelle caratteristiche botanico-vegetazionali e climatiche dell’ambiente circostante (lettera a) art. 7 comma 1);
  2. che intervengano su aree significative o strategiche per la città incidendo particolarmente nella definizione della forma urbana o che contribuiscano al riordino di elementi di pregio architettonico compresa l’architettura storica del verde (lettera b) art. 7 comma 1);
  3. che siano inseriti all’interno di strumenti di programmazione generale del verde a carattere comunale o intercomunale (lettera c) art. 7 comma 1);
  4. che prevedano un più elevato livello di fruibilità per i portatori di handicap (lettera d) art. 7 comma 1).

Dalla lettura del testo normativo, con particolare riguardo all’art. 5 Criteri per la progettazione e realizzazione dei parchi urbani, si evidenzia inoltre che, definendo i criteri per la predisposizione dei progetti, implicitamente la legge fornisce ulteriori criteri di preferenza per la valutazione degli stessi, significando che i progetti che presentano maggiore rispondenza con tali requisiti possano e debbano avvantaggiarsi rispetto ad altri che non li soddisfano, per la definizione del programma di interventi provinciali.

Viene pertanto stabilito che, fatti salvi i criteri di esclusione e di valutazione di cui agli artt. 6 e 7, vengano definiti quali criteri preferenziali, da considerare ulteriormente in caso di parità ottenuta nella valutazione di cui all’art. 7, i criteri così come elencati dall’art. 5 della legge, ed in modo specifico vengano valutati in via preferenziale i progetti:

  1. che si sostanziano come interventi di riqualificazione urbanistica;
  2. che propongono il recupero di aree degradate o in dissesto geologico purchè limitrofe e comunque organicamente inserite nell’ambito urbano;
  3. che risolvano i nodi progettuali concernenti i rapporti con la residenza e le attività produttive, terziarie e di servizio;
  4. che risultano quanto prima e fattivamente realizzabili, anche attraverso la predisposizione di tecniche che rendono quanto meno onerosa la successiva gestione e manutenzione eventualmente utilizzando forme sperimentali ed alternative di gestione;
  5. che garantiscono la fruizione degli spazi e delle strutture di collegamento da parte dei disabili;
  6. che garantiscono la maggiore economicità delle opere previste;
  7. che privilegiano l’utilizzo di materiali naturali, evitando modificazioni del suolo e del soprassuolo.

Considerato inoltre che all’art. 1 della legge si individuano quali finalità della stessa, la corretta gestione del territorio e la valorizzazione ambientale delle aree urbane mediante la realizzazione di parchi urbani, si ritiene che i progetti che propongono la realizzazione di parchi ex-novo, siano da preferire rispetto a quelli che prevedono interventi su parchi urbani già esistenti, fatti comunque salvi i criteri di priorità definiti dalla legge in ordine ai progetti che prevedono il riordino dell’architettura storica del verde.

A conclusione di tutto quanto sopra evidenziato vengono definiti i seguenti criteri di ammissibilità, esclusione, priorità e preferenza:

CRITERI DI AMMISSIBILITA’


Verranno ritenuti ammissibili a finanziamento soltanto i programmi presentati entro il termine fissato dalla legge, corredati almeno da una relazione che chiarisca obiettivi, finalità, caratteristiche preliminari degli stessi, aree interessate dal programma, preventivo e piano finanziario di massima per la loro realizzazione.

CRITERI DI ESCLUSIONE

Verranno comunque esclusi i progetti:

  1. che non garantiscano l’uso pubblico e la facile accessibilità e fruibilità da nuclei abitati;
  2. che prevedano prioritariamente il risanamento di siti di ex discariche e di ex aree di cava;
  3. che prevedano realizzazioni a carattere prevalentemente non naturalistico.

CRITERI DI PRIORITA’

Viene attribuito ai criteri di priorità il seguente ordine di importanza:

  1. progetti di parchi urbani che prevedano risanamenti di situazioni di degrado ed in particolare interventi basati su criteri naturalistici con il corretto inserimento nelle caratteristiche botanico-vegetazionali e climatiche dell’ambiente circostante (lettera a) art. 7 comma 1);
  2. che intervengano su aree significative o strategiche per la città incidendo particolarmente nella definizione della forma urbana o che contribuiscano al riordino di elementi di pregio architettonico compresa l’architettura storica del verde (lettera b) art. 7 comma 1);
  3. che siano inseriti all’interno di strumenti di programmazione generale del verde a carattere comunale o intercomunale (lettera c) art. 7 comma 1);
  4. che prevedano un più elevato livello di fruibilità per i portatori di handicap (lettera d) art. 7 comma 1).

CRITERI DI PREFERENZA

Vengono definiti i seguenti criteri di preferenza nella valutazione dei progetti:

  1. progetti elaborati in attuazione di strumenti urbanistici, predisposti ai sensi della legge 41/96, con particolare riferimento a quelli redatti con specifico contributo regionale;
  2. progetti che risultano formulati compiutamente, anche in riferimento alla leggibilità degli stessi ed ai contenuti individuati all’articolo 8 comma 2 della legge;
  3. che si sostanziano come interventi di riqualificazione urbanistica;
  4. che propongono il recupero di aree degradate o in dissesto geologico purchè limitrofe e comunque organicamente inserite nell’ambito urbano;
  5. che risolvano i nodi progettuali concernenti i rapporti con la residenza e le attività produttive, terziarie e di servizio;
  6. che risultano quanto prima e fattivamente realizzabili, anche attraverso la predisposizione di tecniche che rendono quanto meno onerosa la successiva gestione e manutenzione eventualmente utilizzando forme sperimentali ed alternative di gestione;
  7. che garantiscono la fruizione degli spazi e delle strutture di collegamento da parte dei disabili;
  8. che garantiscono la maggiore economicità delle opere previste;
  9. che privilegiano l’utilizzo di materiali naturali, evitando modificazioni del suolo e del soprassuolo;
  10. che propongono la realizzazione di parchi ex-novo, fatti comunque salvi i progetti che prevedono il riordino dell’architettura storica del verde

3. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DELLA LEGGE E PER L’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI

 Sulla base dei criteri sopra esposti il Dirigente del Servizio Urbanistica e P.T. facendo riferimento alla proposta formulata dal responsabile del procedimento, con proprio provvedimento approverà la graduatoria di merito e saranno accolte le richieste che rientreranno nei limiti delle risorse assegnate.

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