Deliberazione di Giunta n.168NG del 03/12/99 - Estratto dal verbale

Oggetto: L.R. 43/98 valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione. Iniziativa III° Millennio : approvazione programma triennale d'interventi relativo ai beni singoli ed ai P.R.U. dei Centri Storici

... omissis ...


LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art.4, comma 5, della Legge Regionale 43/98 che così recita: Le Amministrazioni Provinciali, previo parere delle Conferenze provinciali delle Autonomie, approvano un programma d'interventi riferiti al proprio territorio,….individuare gli obiettivi da conseguire prioritariamente sulla base di quanto stabilito dall'art.6, gli interventi ammessi a finanziamento, il costo degli interventi e le quote a carico della Regione, i soggetti beneficiari ed i termini, a pena di decadenza, per l'inizio ed il completamento delle opere;

Vista l'istruttoria espletata congiuntamente dal gruppo di lavoro e dalla Commissione tecnico-amministrativa di valutazione, appositamente costituiti, recante altresì i relativi criteri;

Visto l’atto di G.P. n. 127 del 13/4/99 nel quale venivano fissati i criteri di priorità nella valutazione dei progetti;

Visto il documento istruttorio che viene allegato al presente quale parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono definiti tra l’altro:

  1. Programma triennale d'interventi relativi ai beni singoli;
  2. Programma triennale d'interventi relativi ai Programmi di Recupero Urbano P.R.U.;
  3. Graduatoria di riserva dei progetti relativi a beni singoli;


Acquisito il parere favorevole della summenzionata Conferenza provinciale delle Autonomie, appositamente convocata il 19 Novembre 1999;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.53 della Legge 142/90 in ordine della regolarità tecnica dal Dott. Giorgio Giorgini;


Visto l'art.35 della L.142/90;

Unanime,

DELIBERA

  1. di approvare, per quanto sopra indicato, il documento istruttorio così come in premessa richiamato qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e segnatamente il Programma triennale di interventi relativi ai beni singoli, il Programma Triennale di interventi relativi ai Programmi di Recupero Urbano P.R.U. e la graduatoria di riserva dei progetti relativi ai beni singoli, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R.n.43/98 ad oggetto: Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione. Iniziativa III Millennio;
  2. di trasmettere copia della deliberazione in parola, e relativi allegati, alla Regione Marche. Assessorato alla Cultura, acquisito il parere favorevole della Conferenza provinciale delle Autonomie, appositamente convocata il 19/11/99 ex art.4, comma 5, surriferita normativa regionale.

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 47 - terzo comma della legge 8/6/90 n. 142.

ALLEGATO alla deliberazione n.168NG del 03/12/99

... omissis ...

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1998 N. 43
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE DELLA REGIONE INIZIATIVA III MILLENNIO

PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI RELATIVO AI BENI SINGOLI (SCHEDE A) E AI P.R.U. DEI CENTRI STORICI (SCHEDE B) DEL TERRITORIO PROVINCIALE

 

INDICE

  1. PREMESSA
  2. DOMANDE PERVENUTE E DOMANDE NON AMMISSIBILI
  3. RISORSE DISPONIBILI
  4. CRITERI DI PRIORITA’ NELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI AMMSSIBILI – SCHEDE A
  5. CRITERI DI PRIORITA’ NELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI AMMSSIBILI – SCHEDE B
  6. VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI VALORI DEI BENI AMMISSIBILI (SCHEDE A) SECONDO I CRITERI FISSATI DALLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE E DEFINIZIONE DEL RELATIVO PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI
  7. DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI DI RISERVA BENI SINGOLI – SCHEDE A
  8. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI RELATIVO AI P.R.U. – SCHEDE B
  9. ALLEGATI

1.PREMESSA
La presente proposta discende sia dal lavoro istruttorio di cui ai protocolli 24618/99 e 27326/99 nonché dalle riflessioni e confronti che hanno coinvolto anche il Dirigente del Servizio Beni ed Attività Culturali della Regione Marche.
Si richiama in proposito il parere di merito formulato dalla Regione (Prot. n. 4448 del 15.11.1999 e n. 4503 del 18.11.1999) in relazione all’ammissibilità di alcune schede B e dei relativi P.R.U..

2.DOMANDE PERVENUTE E DOMANDE NON AMMISSIBILI
Le domande complessivamente trasmesse sono così articolate:

  • n. 203 schede A relative a beni singoli;
  • n. 19 schede B relative a Programmi di Recupero Urbano dei centri storici.

Alcune delle domande trasmesse, sono risultate non ammissibili ai sensi di legge e pertanto non ricomprese nella proposta di Programma Provinciale; in particolare per quanto riguarda le schede A, i motivi della non ammissibilità, che hanno portato alla esclusione di n. 46 progetti, sono così sintetizzabili:

  1. progetto non rispondente ai requisiti di cui all’art. 4 comma 4, ovvero progetto trasmesso in ritardo, oltre i termini stabiliti dalla legge;
  2. progetto non rispondente ai requisiti di cui all’art. 1 comma 2, ovvero progetto che interviene su manufatti diversi dalle tipologie edilizie elencate dalla legge;
  3. progetto non rispondente ai requisiti di cui all’art. 1 comma 1, ovvero progetto che prevede interventi edilizi diversi da quelli ammessi dalla legge, ovvero categorie d’intervento non riconducibili alle definizioni di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di cui al R.E.T.;
  4. progetti per i quali non sono stati indicati i tempi di attuazione, e per i quali non è pertanto possibile fissare né l’inizio né il termine dei lavori ai sensi dell’art. 4 comma 5 della legge.

Per quanto attiene le schede B relative ai P.R.U. ai motivi di esclusione sopra elencati, si aggiungono le ulteriori seguenti motivazioni:

  1. progetti compilati sui vecchi modelli di scheda, e non sulle schede di cui alla Delib. di G.R. n. 1037/99;
  2. progetti relativi a P.R.U. approvati nell’ambito di piani particolareggiati o di progetti di riuso e restauro; a tal proposito si richiamano l’art. 11 della L. 493/93 e le direttive ministeriali sui P.R.U. nonchè il parere regionale citato in premessa;
  3. progetti relativi a P.R.U. non adottati con delibera di C.C. (vedi punto 4 Allegato C della Delib. di G.R. n. 1037/99 nonchè il parere regionale citato in premessa);
  4. progetti non ammissibili in quanto presentati incompleti e privi dei prescritti allegati (schede B1 e B2, punto 1 Allegato C della Delib. di G.R. n. 1037/99).


Delle 19 richieste di finanziamento complessivamente presentate per l’attuazione dei P.R.U. soltanto 5 rispondono ai requisiti di legge.
Quelle escluse, per le quali viene richiamato anche lo specifico motivo di esclusione, sia per le schede A che per le B, sono quelle nelle tabelle che seguono:

Progetti non ammissibili e motivo della non ammissibilità – SCHEDE A

COMUNE

N. PROT.

DENOMINAZIONE

MOTIVO DELLA NON AMMISSIBILITA’

AUDITORE

11841

casa a schiera

non ammissibile art. 1 comma 2

AUDITORE

12165

museo

non ammissibile art. 1 comma 1

AUDITORE

12127

casa del dopolavoro

non ammissibile art. 1 comma 2

AUDITORE

12217

casa a schiera

non ammissibile art. 1 comma 2

AUDITORE

12224

lo spaccio e la butega

non ammissibile art. 1 comma 2

AUDITORE

12226

villa di sotto

non ammissibile art. 1 comma 2

BELFORTE ALL'ISAURO

12215

palazzo in loc. il molino

non ammissibile art. 1 comma 2

BORGO PACE

12166

madonna delle lacrime o chiesetta degli alpini

non ammissibile art. 1 comma 2

CAGLI

11311

ex-villa fontalba di smirra

non ammissibile art. 1 comma 2

CAGLI

12109

casa rurale

non ammissibile art. 1 comma 2

CAGLI

12126

casa rurale con colombaia

non ammissibile art. 1 comma 2

CAGLI

12122

casa rurale

non ammissibile art. 1 comma 2

CAGLI

12227

la maestà (canonica)

non ammissibile art. 1 comma 2

CAGLI

12222

casa colonica

non ammissibile art. 1 comma 2

CAGLI

12107

colombaia

non ammissibile art. 1 comma 2

CASTELDELCI

10955

molino pazzaglia o petricci

non ammissibile art. 1 comma 1

FANO

12230

villa castellani

non ammissibile art. 1 comma 2

FANO

11719

torre civica

non ammissibile art. 1 comma 1

FERMIGNANO

10924

chiesa di s.maria maddalena

non ammissibile art. 1 comma 1

FOSSOMBRONE

11607

cattedrale

non ammissibile in quanto priva della tempistica per l'attuazione

FRATTEROSA

12171

centro storico

non ammissibile art. 1 comma 2

FRONTINO

12231

casa nova

non ammissibile art. 1 comma 2

ISOLA DEL PIANO

11827

fabbricato colonico

non ammissibile art. 1 comma 2

ISOLA DEL PIANO

11838

edificio civile abitazione

non ammissibile art. 1 comma 2

ISOLA DEL PIANO

11837

resti di una chiesa-oratorio

non ammissibile art. 1 comma 2

MAIOLO

12124

chiesa parrocchiale di santa maria di antico

non ammissibile art. 1 comma 1

MERCATELLO SUL METAURO

11797

casa colonica

non ammissibile art. 1 comma 2

MONDOLFO

11713

parco delle rimembranze

non ammissibile art. 1 comma 2

MONTE CERIGNONE

11815

casa colonica

non ammissibile art. 1 comma 2

MONTECERIGNONE

11551

fabbricato Mancini-Mochi

non ammissibile art. 1 comma 2

MONTECICCARDO

12138

mura castellane

non ammissibile art.4 comma 4

MONTECICCARDO

11512

mulino betti

non ammissibile art. 1 comma 1

MONTELABBATE

11367

abbazia di s.tommaso in foglia

non ammissibile art. 1 comma 1

MONTEPORZIO

11687

palazzo

non ammissibile art. 1 comma 2

MONTEPORZIO

11684

n. 4 tele di varie dimensioni e una scultura lignea

non ammissibile art. 1 comma 1

PIAN DI MELETO

11306

fabbricato rurale ad uso abitativo

non ammissibile art. 1 comma 2

SAN COSTANZO

11814

fabbricato civile abitazione

non ammissibile art. 1 comma 2

SAN COSTANZO

11785

fabbricato civile abitazione

non ammissibile art. 1 comma 2

SANT'ANGELO IN VADO

19180

il palazzetto

non ammissibile art.4 comma 4

SASSOCORVARO

29355

restauro mura urbiche di sassocorvaro

non ammissibile art.4 comma 4

URBANIA

16652

barco ducale

non ammissibile art.4 comma 4

URBANIA

12214

palazzo amatori

non ammissibile art. 1 comma 2

URBINO

11817

casa colonica

non ammissibile art. 1 comma 2

URBINO

12144

ex-cascina rurale

non ammissibile art. 1 comma 2

URBINO

11839

fabbricato colonico

non ammissibile art. 1 comma 2

URBINO

21878

palazzo bonaventura-odasi

non ammissibile art.4 comma 4

Progetti non ammissibili e motivo della non Ammissibilità – SCHEDE B

COMUNE

N. PROT.

DENOMINAZIONE

MOTIVO DELLA NON AMMISSIBILITA’

PETRIANO

23264

recupero via delle mura e via maggiore

non ammissibile ai sensi dell’art. 4 comma 4

CANTIANO

21954

recupero piazza del mercato

non ammissibile ai sensi dell’art. 4 comma 4

PERGOLA

18623

programma di recupero quartiere ed ex edificio scolastico di bellisio solfare

non ammissibile in quanto privo di schede allegate B1 e B2

SASSOFELTRIO

21854

programma di recupero centro storico di sassofeltrio

non ammissibile in quanto privo della tempistica di attuazione

URBANIA

21864

progetto di riuso e restauro del barco

non ammissibile in quanto non rispondente ai requisiti di cui alla L.493/93

URBANIA

21865

piano di recupero come da art. 3 comma 1 N.T.A. del piano particolareggiato del centro storico

non ammissibile in quanto non rispondente ai requisiti di cui alla L.493/93

PIANDIMELETO

21257

capoluogo centro storico

non ammissibile in quanto presentato sui vecchi modelli di scheda

PIANDIMELETO

21257

frazione cavallo

non ammissibile in quanto presentato sui vecchi modelli di scheda

FOSSOMBRONE

21605

programma di recupero della cittadella

non ammissibile in quanto privo della tempistica di attuazione

SANT’IPPOLITO

21732

P.R.U. del centro storico di sant’ippolito

non ammissibile in quanto privo della tempistica di attuazione

SANT’IPPOLITO

21732

P.R.U. del centro storico di sorbolongo

non ammissibile in quanto privo della tempistica di attuazione

MONDOLFO

21741

recupero della pavimentazione del centro storico, piazza del monaco, strada di accesso alla limonaia di palazzo burchi, via garibaldi, via la torre e cortile di palazzo silvestrini

non ammissibile in quanto non adottato con delibera di C.C.

TAVULLIA

21365

progetto per il recupero e la valorizzazione del centro storico di tavullia

non ammissibile in quanto non adottato con delibera di C.C.

3.RISORSE DISPONIBILI
Le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Marche per l’attuazione della L.R. 43/98, complessivamente pari a 26.825,5 milioni di lire per la Provincia di Pesaro e Urbino, sono così ripartite:

  • 18.757, 2 milioni di lire per il finanziamento dei progetti relativi a beni singoli di cui all’art. 1 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) (schede A);
  • 8.068,3 milioni di lire per il finanziamento dei progetti relativi ai P.R.U. di cui all’art. 1 comma 1 lettera h) (schede B).

Si fa in primo luogo rilevare che le risorse disponibili per i P.R.U. risultano sufficienti a garantire il finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili, ed anzi in esubero rispetto a questi; per le schede A, le richieste superano invece di molto le risorse destinate dalla Regione, essendo complessivamente pari a circa 61 miliardi.
Per quanto sopra evidenziato, ed alla luce dei confronti avuti con il Dirigente del Servizio Beni ed Attività Culturali della Regione Marche, si ritiene che tali disponibilità in esubero possano essere destinate ai sensi dell’art. 4 comma 5 (… I fondi che si rendono disponibili vengono utilizzati nella stessa provincia per le finalità di cui alla presente legge) ai progetti relativi ai beni singoli (schede A), incrementando pertanto le risorse già disponibili per il recupero di tali beni.
Sulla base di tale proposta le risorse disponibili risultano così ripartite:

 

  • 25.088,288 milioni di lire per il finanziamento dei progetti relativi a beni singoli di cui all’art. 1 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) (schede A);
  • 1738,212 milioni di lire per il finanziamento dei progetti relativi ai P.R.U. di cui all’art. 1 comma 1 lettera h) (schede B).


4.CRITERI DI PRIORITA’ NELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI AMMISSIBILI – SCHEDE A
Con delibera di G.P. n. 127/99, è stato indicato il seguente ordine di importanza tra gli aspetti di cui si deve tenere prioritariamente conto, nella valutazione dei progetti e nella successiva definizione del programma di interventi relativamente ai beni singoli, ai sensi della legge 43/98:

  1. valore architettonico, artistico e storico degli immobili oggetto di intervento;
  2. immediato utilizzo del bene a seguito degli interventi da finanziare;
  3. fruibilità pubblica del bene oggetto di intervento
  4. proprietà pubblica o ecclesiastica dei beni oggetto di intervento;
  5. grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;


Con la stessa delibera di G.P., al fine di limitare la discrezionalità nella valutazione dei progetti, si è inoltre precisato quanto segue:

  1. che il valore architettonico degli immobili deve essere valutato tenendo anche conto di quanto essi siano rappresentativi della cultura architettonica del periodo in cui sono stati realizzati;
  2. che maggiore valore architettonico può essere attestato per quegli immobili che mantengono quanto più inalterati gli impianti e le strutture originarie;
  3. che il valore architettonico di un immobile deve essere valutato anche considerando il rapporto e la qualità del contesto nel quale il bene risulta inserito;
  4. che la stratificazione di interventi rappresentativi delle diverse epoche storiche, può essere riconosciuto quale insieme di valori storico-architettonici;
  5. che il valore artistico deve essere valutato anche alla luce di elementi architettonici e/o di apparati decorativi e di beni mobili di particolare valore;
  6. che il valore storico deve essere valutato anche in relazione alla datazione dello stesso ed al suo collegamento con particolari eventi di carattere storico di significato quantomeno locale;
  7. che l’esistenza di provvedimenti di vincolo e/o tutele specifiche, relativi sia all’immobile che al contesto nel quale esso risulta inserito, può ritenersi una attestazione codificata di valore.

Per il parametro dello immediato utilizzo del bene, si è inoltre precisato che lo stesso può rivestire un duplice significato, ovvero:

  1. che il complesso delle opere una volta finanziate, porti subito ad un utilizzo, anche parziale, del bene;
  2. che nel complesso delle proposte formulate, devono essere valutate con particolare attenzione quelle che necessitano di non rilevanti interventi, tanto da prefigurare un utilizzo quasi immediato, e tempi estremamente ridotti tra l’inizio e l’ultimazione delle opere.

Per quanto riguarda la fruibilità pubblica del bene, si è ritenuto che essa deve essere valutata indipendentemente dalla sua proprietà, significando che una proprietà pubblica può essere anche destinata ad usi privati (ad esempio immobile di proprietà comunale che viene utilizzato per uffici ed appartamenti privati) e che una proprietà privata, può essere destinata ad usi anche pubblici (ad esempio museo privato).

5.CRITERI DI PRIORITA’ NELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI AMMSSIBILI – SCHEDE B
Con la medesima delibera richiamata nel precedente paragrafo sono stati inoltre definiti anche i criteri di priorità sulla base dei quali valutare i progetti relativi ai P.R.U..
Tuttavia, come già evidenziato, i P.R.U. ritenuti ammissibili, prevedono l’impiego di risorse finanziarie inferiori a quelle disponibili; non è stato pertanto necessario procedere ad una selezione delle richieste presentate, e l’individuazione dei criteri di priorità è pertanto risultata superflua.
Per completezza si rammenta tuttavia che tali criteri erano stati così elencati:

  1. presenza di programmi che riguardino il recupero di interi centri storici o di consistente parte degli stessi e che prevedano al proprio interno uno o più interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni di cui al richiamato art. 1;
  2. esemplarità dell’intervento come fattore di riqualificazione del centro storico ed integrazione tipologica degli interventi;
  3. grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;
  4. qualità tecnologica, contenimento dei costi, risparmio energetico;
  5. utilizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione.


6.VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI VALORI DEI BENI AMMISSIBILI (SCHEDE A) SECONDO I CRITERI FISSATI DALLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE E DEFINIZIONE DEL RELATIVO PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI
Sulla base dei criteri di priorità, e conformemente alle precisazioni e definizioni sopra richiamate, si è proceduto alla attribuzione dei valori dei beni risultati ammissibili.
Si è quindi giunti alla individuazione di sei categorie di valore, a cui è stato possibile ricondurre ogni immobile oggetto di richiesta; tali categorie risultano così articolate e definite secondo il loro ordine di importanza:

  1. assoluto interesse
  2. eccezionale interesse
  3. rilevante interesse
  4. molto interessante
  5. interessante
  6. di non significativo interesse

Tenendo conto e valutando in modo interrelato i criteri di priorità e loro specificazioni complessive si è proceduto quindi, per la definizione del Programma di interventi relativo ai beni individui (schede A), secondo il seguente metodo logico:

  1. dando priorità ai beni di assoluto interesse;
  2. proseguire riconoscendo come prioritari gli interventi relativi al recupero ed al restauro delle mura e fortificazioni storiche di proprietà pubblica, ricompresi fra i beni
    qualificati o di eccezionale interesse, o di rilevante interesse o molto interessanti, giacchè questi per consistenza e diffusione territoriale e natura, acquisiscono il ruolo ed il significato di un sistema di assoluto interesse calato in un territorio la cui immagine storica è profondamente legata a tali tipologie di beni (il Ducato di Urbino come Ducato delle Rocche e fortificazioni fra cui emergono quelle mirabili di Francesco Di Giorgio Martini);
  3. inserendo nella proposta di programma tutti gli interventi ammissibili per beni sia pubblici che privati di ECCEZIONALE O RILEVANTE INTERESSE per i quali sia stata formulata richiesta di finanziamento non superiore ai 140 milioni giacchè per tali modesti importi è prefigurabile un IMMEDIATO UTILIZZO DEL BENE a seguito degli interventi anche e soprattutto per i tempi ristretti che realisticamente possono intercorrere fra l’inizio ed ultimazione lavori;
  4. proseguire inserendo nel programma almeno un bene di ECCEZIONALE O RILEVANTE INTERESSE DI PROPRIETA’ PUBBLICA O ECCLESIASTICA O DI ENTI MORALI, A PREVALENTE FRUBILITA’ PUBBLICA, che ricada in uno dei Comuni non ancora interessati dalla graduatoria così come sviluppata sino al punto 3) di cui sopra;
  5. proseguire inserendo nel programma quei beni di ECCEZIONALE O RILEVANTE INTERESSE DI PROPRIETA’ PUBBLICA O ECCLESIATICA O DI ENTI MORALI, A PREVALENTE FRUBILITA’ PUBBLICA, che possano essere definiti D’AUTORE o che racchiudono al loro interno INDISCUTIBILI E FAMOSE OPERE D’ARTE o che siano già sede di importantissime INIZIATIVE O STRUTTURE CULTURALI o che ricadano in importati centri storici in decadenza socio-economica la cui VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE risulti essere la chance primaria per il loro recupero e riscatto, o che riguardino il recupero di BENI IN PARTE DEGRADATI E DETURPATI da manomissioni o che riguardino BENI POSTI NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI BENI DI ALTRETTANTO VALORE cosicchè da creare un amplificazione sinergica, privilegiando quegli interventi che richiedono risorse finanziarie più contenute e che ricadono in quei comuni al momento non interessati in modo più che significativo dalla proposta di programma fin qui delineata;
  6. proseguire inserendo nel programma quei beni di ECCEZIONALE O RILEVANTE INTERESSE O MOLTO INTERESSANTI A PREVALENTE FRUBILITA’ PUBBLICA, o che siano già sede di importanti E QUALIFICANTI INIZIATIVE O STRUTTURE CULTURALI o che ricadano in importati centri storici in decadenza socio-economica la cui VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE risulti essere la chance primaria per il loro recupero e riscatto, privilegiando quegli interventi che richiedono risorse finanziarie più contenute e che ricadono in quei comuni al momento non interessati in modo più che significativo dalla proposta di programma fin qui delineata.


Si precisa il fatto che il sistema logico così come sopra costruito ed enunciato faccia in alcuni casi riferimento indistintamente ai beni di ECCEZIONALE, RILEVANTE INTERESSE E MOLTO INTERESSANTI, discende dal fatto che per gli elevati livelli di valore dei beni interessati da tale classificazione una separazione netta, riproposta costantemente risulterebbe troppo schematica anche in relazione alle informazioni e conoscenze disponibili per l’attribuzione dei valori relativi.
Nella proposta del programma di interventi relativo ai beni singoli (schede A), definito sulla base dei criteri di priorità deliberati dalla giunta e secondo il sistema logico descritto, sono stati pertanto ricompresi la serie dei progetti in allegato (vedi Proposta di programma triennale di interventi relativo ai beni singoli), fino ad esaurimento delle risorse finanziarie; per ciascuno di essi viene proposta l’erogazione dell’intero importo richiesto e fissati l’inizio e la fine dei lavori.
Tali termini, coincidono con quanto dichiarato in ciascuna scheda, fatto comunque salvo il termine massimo di 36 mesi (considerata la triennalità del programma) per l’ultimazione dei lavori, e decorrono dalla data di comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo.
Per quanto riguarda il termine di inizio lavori vengono comunque fatti salvi quei progetti che avevano dichiarano l’attuazione in corso dell’intervento, e quelli che nel frattempo hanno già iniziato ed eventualmente terminato i lavori.
Sulla base della proposta di Programma triennale di interventi delineata e riportata in allegato, vengono destinati complessivi 22.969, 501184 milioni di lire al finanziamento di 72 progetti per l’intero contributo richiesto; i rimanenti 2117,786816 andranno invece a finanziare il primo progetto inserito nella graduatoria di riserva, illustrata nel successivo paragrafo, ovvero il Restauro ed adeguamento alle norme del Teatro Rossini di Pesaro.

7.DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI DI RISERVA BENI SINGOLI – SCHEDE A
Dopo la definizione del Programma, sulla base dei criteri sopra richiamati, viene anche formulata una proposta di Graduatoria di riserva, dalla quale si potrà attingere nel caso di rinuncia o di decadenza dei progetti di cui si propone il finanziamento.

8.DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI RELATIVO AI P.R.U. – SCHEDE B
Richiamando quanto evidenziato nei precedenti paragrafi si propone il finanziamento di tutti i P.R.U. risultati ammissibili, e l’erogazione dell’intero contributo per i P.R.U. di Macerata Feltria, Serrungarina, Fossombrone (centro storico di Torricella), e Montemaggiore al Metauro, le cui richieste risultano ciascuna inferiore al 30% del totale dei finanziamenti destinati complessivamente a tali tipi di interventi; per il P.R.U. di Saltara il contributo richiesto, superiore a tale quota, andrà ridotto ai sensi dell’art. 4 comma 1, in 579,404 milioni pari al 30% del totale dei finanziamenti destinati all’attuazione dei P.R.U. risultati ammissibili.
Si riportano di seguito gli allegati relativi a:

  1. Proposta di programma triennale di interventi relativo ai beni singoli (schede A);
  2. Proposta di programma triennale di interventi relativo ai P.R.U. (schede B)
  3. Graduatoria di riserva progetti relativi a beni singoli (schede A).

 


La Commissione tecnico-amministrativa di valutazione

Il Direttore Generale Dott. P. D. Mandelli
Il Dirigente del Servizio Urbanistica – Pianificazione Territoriale Arch. R. Biagianti
Il Dirigente del Servizio Edilizia Arch. D. Gallerini
La Responsabile dell’Ufficio Cultura Dott. L. D’Orazio
La Responsabile dell’Unità Operativa Beni Paesistico-Architettonici Arch. D. Senigalliesi

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