Revisione organica della Legge Urbanistica Regionale n.34/92

Si riporta di seguito la nota che il Servizio Urbanistica della Provincia di Pesaro e Urbino ha sottoposto all'attenzione  dell'INU Marche in ordine al problema di una revisione organica della Legge Urbanistica Regionale n.34/92:

Per una nuova Legge Regionale Urbanistica-Appunti

Una ridefinizione organica della L.R.34/92 che tenda a recepire le novità tecnico-culturali maturate in questi anni grazie al fondamentale contributo dell’INU ma che tenga allo stesso tempo conto della specificità della storia urbanistica della Regione Marche dovrebbe a nostro avviso svilupparsi sui seguenti punti cardine:

  1. Definizione di aree elementari omogenee di riferimento intercomunale all’interno delle quali i Comuni ricompresi dovrebbero concertare le scelte di rilievo sovraccomunale (definizione o ridefinizione dell’adeguamento al PPAR, infrastrutture a rete, aree produttive, centri commerciali, servizi, strutture per il tempo libero….);
  2. riconoscere la possibilità soprattutto per i Comuni di significative dimensioni ed interessati da forti dinamiche di sviluppo di poter suddividere il proprio strumento urbanistico in Piano Strutturale e Piano Operativo.
    Tale distinzione non ci sembra necessaria per la gran parte dei nostri piccoli Comuni per i quali potrebbe rivelarsi solo una complicazione impropria rispetto alle loro esigenze.
    Nei casi in cui tale procedura venisse ritenuta opportuna si dovrà tener ben presente che per gli aspetti ambientali nella nostra regione esiste un PPAR abbastanza stringente da surrogare almeno in parte gli aspetti strutturali riferiti alla matrice ambientale, mentre per la parte operativa possono essere recuperate le potenzialità del risorto PPA così come ridefinito dalla recente legge nazionale sull’edilizia residenziale pubblica.
  3. Introdurre il concetto e lo strumento della perequazione per le aree di nuovo sviluppo e/o trasformazione;
  4. ridefinizione quantitativa/qulitativa del concetto di standards tenendo presente anche l’importanza che possono assumere ai fini urbanistici la presenza di vincoli paesistico-ambientali di PPAR, nonché lo strumento della perequazione che fra l’altro permetterebbe di superare molte delle obbiezioni sollevate in merito alla reiterabilità e l'indennizzabilità dei vincoli preordinati all'esproprio. Inoltre si evidenzia che sul fronte degli standards potrebbero essere definite per i Comuni più piccoli dell’entroterra soglie minime inferiori a quelle vigenti in particolare per particolari tipologie, tipo il verde, giacchè in tal caso compensati dal fatto di essere a stretto contatto con ambienti incontaminati;
  5. definizione delle Varianti non essenziali che possono approvarsi i Comuni con l’obbligo di trasmettere copia delle stesse alla Provincia al momento della adozione per dare ad essa la possibilità di esprimere osservazioni.
    Fra le varianti non essenziali non dovrebbero essere ricomprese quelle che modificano o interferiscono con i vincoli di PPAR e/o alltri vincoli di natura ambientale;
  6. introdurre già a livello di PRG una prima procedura semplificata di verifica di impatto ambientale per gli interventi significativi di trasformazione del territorio (nuove aree di espansione, nuove infrastrutture, …..);
  7. ribadire con forza e maggior precisione che il PRG deve rappresentare e certificare uno stato di fatto compiuto ed esauriente anche delle diverse infrastrutturazioni e dei diversi usi del suolo in essere che possono avere rilievo o significato diretto e/o indiretto dal punto di vista urbanistico.
    La non compiuta e/o corretta rappresentazione dello stato di fatto può essere considerata carenza così sostanziale da poter rendere nullo qualsiasi atto urbanistico adottato e/o approvato; in tal senso è quanto mai necessario che la Regione porti rapidamente a compimento la nuova carta tecnica in scala 1/10.000.
  8. riconoscere ai Comuni il potere di approvazione degli strumenti urbanistici generali e le loro varianti sostanziali previo parere preventivo obbligatorio e condizionante della Provincia in merito alla conformità al PPAR e al solo PTC se quest’ultimo approvato, anche al P.I.T nelle more di approvazione dei PTC. Per i Comuni che decideranno di percorrere il metodo del PRG distinto nelle parti strutturale e operativa, il parere di conformità si renderà necessario solo per la parte strutturale;
  9. definire le procedure di variante agli strumenti urbanistici avviate tramite lo "sportello unico per le attività produttive nonché quelle specifiche per le attività commerciali" in coerenza con quanto recentemente stabilito dall’intesa Stato-Regioni per la corretta applicazione della legge sul commercio; in tale contesto dovranno essere definite anche le procedure degli accordi di Programma che implichino varianti agli strumenti urbanistici vigenti;
  10. ridefinire le competenze in campo di autorizzazioni paesistiche mantenendo in capo alla Provincia le autorizzazioni relative a trasformazioni non rilevanti così come definite dal PPAR ma comunque significative;
  11. ridefinire i contenuti del PTC qualificandolo chiaramente sia come strumento per adeguare a livello di area vasta il PPAR, sia come strumento di coordinamento ed indirizzo per scelte di infrastrutturazione del territorio da attuarsi secondo le regole della concertazione e coopianificazione.
  12. Ridefinire ed aggiornare i contenuti del RET per qualificarlo come strumento di indirizzo e riferimento per i Comuni, salvo alcune eventuali invarianti da definire.
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