Inquinamento Elettromagnetico - Ipotesi di regolamentazione per la tutela dall'esposizione ai campi magnetici in alata e bassa frequenza

Redazione del documento:
Arch. Roberto Biagianti - Dirigente del Servizio Urbanistica - Pianificazione Territoriale
Ing. Mauro Moretti - Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale
Consulenza giuridica:
Dott. Angdrea Pacchiarotti - Dirigente del Servizio Giuridico Amministrativo d'Area

INTRODUZIONE
Il progresso economico e sociale nelle realtà post industriali come quella italiana è caratterizzato da un aumento cospicuo dell’uso di tecnologie avanzate e di consumi di energia. Due soli semplici esempi sono sufficienti a dimostrare tale considerazione: il rapporto telefonini / abitanti in Italia è secondo al mondo solo alla Finlandia, mentre in relazione alla superficie territoriale siamo i primi in quanto a reti di elettrodotti. Tutto ciò conferma l’importanza di ricondurre le attuali dinamiche evolutive nell’ambito di uno sviluppo effettivamente sostenibile, in maniera tale che non solo sia assicurata la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse disponibili, ma sia anche difesa la salute dei cittadini dai potenziali effetti nocivi derivanti dall’uso di apparecchiature ed infrastrutture considerate necessarie alla vita quotidiana.
In particolare, in applicazione del principio di precauzione, appare opportuno prevenire con regole ed interventi appropriati i possibili effetti a medio e lungo termine derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti emesse da sorgenti elettromagnetiche in alta e bassa frequenza e principalmente da antenne ed elettrodotti.
Infatti anche se gli studi epidemiologici effettuati per dimostrare la pericolosità delle onde elettromagnetiche non hanno condotto a conclusioni univoche, pur tuttavia in virtù di un’elementare esigenza di cautela occorre intervenire in via preventiva fin quando non sia dimostrata l’innocuità di determinate tecnologie, oppure esista il dubbio di nocività: il diritto alla salute ed all’ambiente sono infatti costituzionalmente garantiti ed il principio di precauzione è presente sia negli atti istitutivi dell’Unione Europea che nel documento conclusivo della Conferenza di Rio su Ambiente e Sviluppo.
La presente ipotesi di regolamentazione, redatta tenendo conto dei risultati del dibattito scientifico e disciplinare in corso e volta a disciplinare le modalità di installazione e realizzazione di antenne ed elettrodotti, rappresenta un primo concreto contributo alle pressanti istanze di dare risposte sia al problema dell’inquinamento elettromagnetico e ai suoi possibili effetti sulla salute pubblica, sia per giungere ad una funzionale disciplina di un fenomeno che sta avendo riflessi di impatto ambientale sempre più significativi.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
SEN. PALMIRO UCCHIELLI

Premesso che:
il R.E.T. regionale non disciplina le procedure per l’installazione di impianti generatori di campi elettromagnetici;
tali impianti, possono avere impatti significativi sia sotto il profilo ambientale che, urbanistico, nonché riflessi negativi per la salute pubblica;
il R.E. ha come obiettivo fondamentale anche quello di prevedere specifiche discipline normative volte a garantire l’igiene e la salubrità dei luoghi e degli edifici nei quali si svolge normalmente ed abitualmente la vita dei cittadini;
il diritto all’ambiente ed alla salute sono diritti costituzionali, primari, essenziali ed irrinunciabili;
Considerato altresì che:
la realizzazione di detti impianti debba essere assoggettata a concessione edilizia ai sensi dell’art. 2, primo comma lett. p) del Regolamento Edilizio Tipo Regionale, in quanto comportante modifiche significative e permanenti al territorio ed alle sue caratteristiche paesistico – ambientali, così come anche recentemente precisato dal TAR Marche in merito ad una stazione radio per telefonia cellulare (sentenza n°73 del 15/01/1999) e dal TAR Emilia Romagna (sentenza n°28 del 08/02/2000), il quale, oltre a ribadire la necessità della concessione edilizia, ha affermato che la stessa può essere revocata se non tiene conto dello stato dei luoghi, dell’esistenza di civili abitazioni in prossimità dell’impianto e non precisi il raggio di influenza delle emissioni elettromagnetiche;
Visti gli indirizzi che il P.T.C. della Provincia di Pesaro e Urbino, approvato definitivamente con delibera di C.P. n. 109 del 20/07/2000, formula relativamente alla necessità di disciplinare dal punto di vista urbanistico - edilizio in modo più garantista e cautelativo di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, gli impianti generatori di campi elettromagnetici (scheda 7B dell’elaborato 3 e pag. 64 dell’elaborato 4 di P.T.C.);
Valutata anche la dimensione che il problema della installazione di detti impianti ha assunto e sempre più sta assumendo anche per il nostro territorio provinciale;
Valutata altresì la carenza normativa che contraddistingue gli attuali strumenti urbanistici comunali sia a livello di P.R.G. che di R.E.;
Constato che al momento non esistono specifiche ed organiche normative e/o indirizzi regionali sulla materia, in attesa dell’emanazione delle stesse;
Si formula la seguente ipotesi di regolamentazione con la finalità che sia valutata dai Comuni sia ai fini di un suo eventuale recepimento a livello di P.R.G. e/o P.d.F., sia a livello di R.E., ovviamente con la possibilità di modifiche ed integrazioni che discendano da valutazioni ed approfondimenti legati anche alle loro specifiche situazioni.

ELETTRODOTTI
I P.R.G. e/o P.d.F. dovranno rappresentare i tracciati di tutti gli elettrodotti in cavo aereo interessanti il territorio comunale con tensione nominale uguale o superiore a 120kv, (in relazione al potenziale della linea), nonché delle eventuali centrali elettriche, cabine elettriche e sottostazioni.
Per detti impianti è opportuno prevedere distanze di inedificabilità per usi che implicano permanenza abituale (permanenza di persone più di 4 ore), nelle fasce in cui il campo elettrico superi il valore di 5 Kv/m ed il campo magnetico non superi il valore di 0,1 mt (micro Tesla).
E’ comunque fatta salva una distanza minima inderogabile dalla proiezione a terra dei cavi elettrici, di 100 m per tensioni uguali o superiori a 120 Kv.
Per quanto concerne le medie tensioni da 3 Kv a 20 Kv dovrà essere osservata una distanza minima inderogabile dalla proiezione a terra dei cavi elettrici di 6 m.
Per valori compresi tra 20 Kv e 120 Kv sarà applicata l’interpolazione lineare tra i le distanze di rispetto precedentemente individuate.
La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una centrale elettrica, di una cabina elettrica o di una sottostazione deve essere uguale a quella prevista, secondo le indicazioni precedentemente esposte per gli elettrodotti, per la più alta tra le tensioni presenti in esse.

ANTENNE PER RADIO, RIPETITORI TELEVISIVI E TELEFONIA MOBILE
Il R.E. comunale potrà essere integrato da specifico articolo di cui si propone la seguente formulazione:
In conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 4 del D.M. 10/09/1998 n°381, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m² per la densità di potenza dell’onda piana equivalente".
in tutti gli altri casi sempre ai sensi di quanto stabilito dall’art.3 del citato decreto ministeriale non dovranno essere superati i valori della seguente tabella:

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f

(MHz)

Valore efficace di intensità di campo elettromagnetico

E (V/m)

Valore efficace di intensità di campo magnetico

H (A/m)

Densità di potenza dell’onda piana equivalente

(W/m²)

0,1 – 3

60

0,2

-

> 3 – 300

20

0,05

1

> 3000 – 300000

40

0,1

4

Fermo restando il rispetto dei limiti di cui sopra, gli impianti aventi potenza netta di emissione superiore a 150 W potranno essere ubicati esclusivamente in zone agricole. La distanza dall’edificio più vicino e/o dalle zone di prevista edificazione, nonché dalle zone con destinazione di uso pubblico dovrà essere di almeno 200 m; nel caso di antenne per radio e ripetitori televisivi tale distanza deve intendersi riferita a tutto l’intorno di 360° rispetto al centro di emissione del segnale, mentre per la telefonia cellulare la distanza deve intendersi riferita in modo radiale allo specifico angolo orizzontale di emissione di ogni singola apparecchiatura.
Gli impianti di potenza inferiore a 150 W potranno essere installati in ogni zona del territorio comunale alle seguenti condizioni:

  1. ANTENNE A PALO INFISSE A TERRA:
    distanza di 200 m. dall’edificio più vicino e/o dalle zone di prevista edificazione nonché dalle zone con destinazione di uso pubblico; nel caso di antenne per radio e ripetitori televisivi tale distanza deve intendersi riferita a tutto l’intorno di 360° rispetto al centro di emissione, mentre per la telefonia cellulare la distanza deve intendersi riferita in modo radiale allo specifico angolo orizzontale di emissione di ogni singola apparecchiatura.

  2. ANTENNE POSTE SUL TETTO DEGLI EDIFICI:
    1. riguardino la telefonia cellulare (antenne radio e ripetitori televisivi sono vietati);
    2. l’asse del fascio di emissione sia orizzontale (o tutt’al più rivolto verso l’alto) e sia ad un’altezza superiore di almeno quattro metri dagli edifici circostanti;
    3. distanza di 200 m. dall’edificio più vicino e/o dalle zone di prevista edificazione nonché dalle zone con destinazione di uso pubblico; la distanza deve intendersi riferita in modo radiale allo specifico angolo orizzontale di emissione di ogni singola apparecchiatura;
    4. non potrà essere modificata l’inclinazione orizzontale e verticale dell’asse del fascio di emissione, nonché l’angolo orizzontale di emissione di ogni singola apparecchiatura.

Tutti i nuovi impianti dovranno essere sottoposti al parere preventivo dell’A.R.P.A.M. e della A.S.L. competente, relativamente alla verifica del rispetto dei limiti massimi di intensità dei campi elettromagnetici.
Qualora le antenne, siano esse a sezione tubolare o a traliccio, abbiano altezza superiore ai 12 m., dovranno essere munite di dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale di competenza regionale, ai sensi della delibera G.R. n. 587 ME/AMB del 20.03.2000.
Per gli impianti già esistenti, in attesa che la Regione promuova i programmi di risanamento di cui all’art. 5 del già citato D.M. (381/98), sarebbe opportuno che i Comuni individuassero le situazioni a maggior rischio che andrebbero quanto prima risanate.

Arch. ROBERTO BIAGIANTI
Ing. MAURO MORETTI

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