Quando è effettuato con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg, il trasporto di cavalli per lo svolgimento di attività ricreative o sportive rientra nel campo di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298 e norme collegate (mentre è esente dall'applicazione del Regolamento (CE) 1/2007 sulla protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate).
Per il rilascio della relativa licenza di trasporto per conto proprio, dunque, occorre dimostrare:

  • il possesso del veicolo a titolo di proprietà, o usufrutto, o acquisto con patto di riservato dominio o locazione con facoltà di compera (leasing);
  • che il trasporto è eseguito per esigenze proprie (e non per conto di terzi);
    che la conduzione del veicolo affidata al titolare della licenza, o a un suo dipendente;
  • che l'attività di trasporto ha carattere accessorio o complementare a quella principale;
  • che si trasporteranno animali che appartengono al titolare della licenza.

Di conseguenza, la domanda di rilascio della licenza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che fornisca le seguenti informazioni:

  • patente di guida di chi condurrà il veicolo;
  • posizione del conducente rispetto all'intestatario della licenza (titolare, o legale rappresentante di associazione sportiva ecc.);
  • estremi del passaporto dell'animale registrato nella Banca Dati Equidi;
  • estremi della/e autorizzazione/i a montare (c.d. "patente" o "brevetto").

 La dichiarazione sopra citata dovrà, naturalmente, modellarsi attorno al caso concreto (per esempio, in ipotesi è possibile che il presidente di un'associazione sportiva non monti cavalli e non abbia brevetti).

Nel caso di associazioni, invece, non essendo le stesse iscritte nel Registro delle Imprese risulta poi necessario dichiarare (o fornire documentazione appropriata) la natura giuridica e le eventuali registrazioni dell'associazione stessa (per esempio, iscrizioni alla FISE o analoghe).

Normativa di riferimento:
art. 31, legge 6 giugno 1974;
art. 5, D.P.R. 16 settembre 1977;
Regolamento (CE) 1/2005

[Pagina inserita il 22/05/2017 - aggiornata il ...]

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