Istanza di autorizzazione al subappalto di lavori (D.Lgs. n. 36/2023)
Descrizione
Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici) il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
A chi è rivolto
Gli operatori economici affidatari di contratti pubblici, previa presentazione di una formale istanza, possono essere autorizzati dalla Stazione Appaltante ad subappaltare ad operatori economici qualificati, parte di lavori, servizi o forniture oggetto del contratto principale, preventivamente indicate in sede di gara.
La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici) al quale si rimanda integralmente.
Chi lo richiede
L’appaltatore è tenuto a richiedere alla stazione appaltante l’autorizzazione al subappalto.
In caso di Consorzio (di cooperative, artigiano o stabile), l'appaltatore è il consorzio, che infatti ha previamente firmato il contratto di appalto con la stazione appaltante committente. Il subappalto sarà quindi concluso e stipulato tra consorzio e subappaltatore
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria è tenuta a richiedere l’autorizzazione al subappalto alla stazione appaltante.
Chi rilascia l’autorizzazione
Le Strutture competenti per il procedimento sono il Servizio 4 e il Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino, Codice fiscale 00212000418, Partita IVA 00212000418, avente sede legale a Pesaro in Viale Gramsci n. 4, CAP 61121 PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it;
Gli organi competenti per l’adozione dei provvedimenti finali sono, per quanto di rispettiva competenza, sono il Dirigente del Servizio 4 e il Dirigente del Servizio 6.
Termini per il rilascio dell’autorizzazione
L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di 30 giorni, prorogabile una sola volta per giustificati motivi. Il suddetto termine è ridotto a 15 giorni per subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo contrattuale delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00.