L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (cioè l'esercizio delle cosiddette "agenzie di pratiche auto") può essere svolta dopo aver ottenuto un'autorizzazione che, attualmente, deve essere richiesta alla Provincia.

Alla data 17/12/2019 risultano attivi 45 studi di consulenza automobilistica.

La Provincia è anche l'ente al quale ci si deve rivolgere per chiedere l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza. Il possesso di tale attestato è una delle condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione.

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è regolata in via principale dalla legge 8 agosto 1991, n. 264 che, fra l'altro, stabilisce che i locali dello studio devono essere esclusivamente adibiti allo svolgimento dell'attività stessa.

Attualmente, gli studi autorizzati svolgono compiti di consulenza e assistenza e gli adempimenti necessari, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativamente:

  1. alle operazioni elencate nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 (operazioni in materia di motorizzazione civile) e successive modificazioni e integrazioni;
  2. alle incombenze connesse all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni;
  3. a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale;
  4. alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni;
  5. alle conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti;
  6. agli obblighi comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

Normativa di riferimento: art. 3 della L. 8 agosto 1991, n. 264; 2.4 della L. 4 gennaio 1994, n. 11; D.P.C. 26 novembre 2015, n. 210

[Pagina inserita il 29/09/2016 - Aggiornata il 15/02/2018]

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