Autorizzazioni competizioni su strada

Modalità per il rilascio dell'Autorizzazione alle competizioni su strada

L’art.9 del Nuovo Codice della Strada, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli a motore,con animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

Con gli artt.162 e 163 del D.Lgs n.112 del 31 marzo 1998, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare sportive (ciclistiche, podistiche, atletiche, con animali, con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori ecc.) su strade ordinarie.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario n.224 alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2000) era stato disposto a decorrere dal 1° gennaio 2001 il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sopra richiamate, fermo restando ai sensi dell’art.7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

L’art.11 della Legge Regionale n.23 del 06 novembre 2002 (B.U.R. Marche n.120 del 14/11/2002) disciplina le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per le COMPETIZIONI SPORTIVE ATLETICHE – CICLISTICHE – DI ANIMALI O CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE riportate all’art.1 del D.L. n.121 del 20/06/2002, convertito nella Legge n.168 del 01/08/2002.

La Circolare emanata annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale disciplina le COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA (auto e moto).

 L’art.9 del Nuovo Codice della Strada è interpretativo per entrambe le categorie di competizioni sportive sopra richiamate.

Il comma 2 dell’art.9 del Nuovo Codice della Strada  precisa che, le autorizzazioni ricadenti al comma 1 dell’art.9 devono essere richieste dai promotori almeno 15 (quindici) giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno 30 (trenta) giorni prima per le altre (regionali, provinciali).

Da notare che le autorizzazioni possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

Regolamento

Modalità e riferimenti

Modelli per la domanda, per le dichiarazioni e documentazione da allegare

Referente: Santoni Vania - tel. 0721.359.2253
Presentazione della domanda -  La domanda deve essere presentata :

  • a mano presso la sede della Provincia negli orari di apertura dell'Ente
  • posta ordinaria al seguente indirizzo: Provincia di Pesaro e Urbino - Settore Viabilità - Via Gramsci, 4 - 61121 Pesaro
  • P.E.C. all'indirizzo provincia.pesarourbino@legalmail.it

Apertura al pubblico dell'Ufficio 

  • Martedì e Giovedì: 10.00/12.00  15.00/16.30

Normativa di riferimento

Circolare REGIONE MARCHE  [pdf - 1 MB]
circolare della regione marche per la richiesta di autorizzazioni a gare sportive su strade provinciali
 
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