CONVENZIONE TRA LE PROVINCE DI ANCONA, ASCOLI PICENO, FERMO, MACERATA E PESARO URBINO PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI IN BASE A LIVELLISOVRAPROVINCIALI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE
PREMESSO CHE
- l’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle Province le funzioni relative "agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada”;
- l'Accordo siglato in data 14 febbraio 2002 in sede di Conferenza Unificata (art. 8 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) definì le "modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la risoluzione uniforme sul territorio nazionale delle problematiche connesse alle funzioni trasferite";
- il decreto del Ministro dei trasporti 28.4.2005, n. 161 (pubblicato sulla G.U. n. 189 del 16.8.2005) definì le prime istruzioni operative per lo svolgimento della funzione in parola;
- in data 04/12/2011 divenne applicabile il Reg. CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009, che agli artt. 3, lettera d) e 8 ha dettato la nuova disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore su strada e per l'esercizio della stessa, nonché per il conseguimento del requisito dell'idoneità professionale;
- l'art. 8 del D.D. n. 291-25/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dettò ulteriori disposizioni tecniche per l'espletamento degli esami in argom,ento, ribadendo la competenza dele province nei compiti già attribuiti;
- l’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali stabilisce che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni” che stabiliscano “i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;
- l’Accordo prima citato prevede che le province possano stipulare apposite convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale dalle medesimi individuati;
- la prima convenzione è stata sottoscritta in data 3/11/2006;
- la seconda covenzione è stata sottoscritta in data 15/01/2010;
- la terza convenzione è stata sottoscritta in data 30/05/2013;
- le province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino intendono continuare ad esercitare in forma coordinata l’esercizio della funzione amministrativa relativa all’espletamento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore su strada di di merci per conto terzi e di viaggiatori;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- la Provincia di Ancona, (... omissis ...);
- la Provincia di Ascoli Piceno, (... omissis ...);
- la Provincia di Fermo, (... omissis ...);
- la Provincia di Macerata, (... omissis ...);
- la Provincia di Pesaro-Urbino, (... omissis ...);
convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione ha per oggetto l’esercizio in modo coordinato delle funzioni concernenti l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori, al fine di garantire in ambito regionale lo svolgimento programmato di almeno cinque sessioni di esame alle quali siano ammessi a partecipare coloro che hanno la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero o la residenza normale (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395) nel territorio delle province aderenti.
3. A tal fine le province aderenti al presente accordo delegano le funzioni relative all’espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori in favore di una di esse, che accetta ed opera in nome e per conto degli enti deleganti, individuata per ciascuna sessione di esame nell’anno solare, secondo la seguente cadenza temporale:
Ente delegato Sessioni mensili di esame
Provincia di Ancona Febbraio
Provincia di Ascoli Piceno Aprile
Provincia di Pesaro- Urbino Giugno
Provincia di Macerata Settembre
Provincia di Fermo Novembre
Art. 2 (Modalità di svolgimento delle sessioni di esame)
1. Le Province programmano in tempo utile le date delle sessioni di esame ed i termini di presentazione delle domande, nel rispetto del calendario indicato all’art. 1, dandone adeguata pubblicità.
2. La Provincia delegata, secondo la cadenza temporale stabilita con le modalità di cui al comma precedente, provvede allo svolgimento delle sessioni d’esame nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento provinciale dalla stessa adottato in relazione all’esercizio della specifica funzione.
3. La Provincia delegata provvede, in particolare, alla ricezione e all’istruttoria delle domande di partecipazione, all’ammissione o all’esclusione dei candidati, all’organizzazione ed allo svolgimento della sessione d’esame, alla trasmissione dell’elenco degli idonei, dei respinti e delle copie dei verbali d’esame alle province deleganti e a dare comunicazione di ogni altro elemento utile ai fini del regolare svolgimento della procedura d’esame. La Provincia delegata provvede altresì ad introitare le somme corrisposte dai candidati a titolo di rimborso spese nella misura stabilita dal proprio regolamento.
4. Resta di competenza delle province deleganti il rilascio degli attestati di idoneità professionale ai soggetti che hanno la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero o la residenza normale (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395) nel loro territorio.
5. Al fine di uniformare le modalità di espletamento delle sessioni d’esame le province aderenti all’accordo stabiliscono, inoltre, che:
- nelle more del rilascio dell’attestato di frequenza al corso di preparazione all’esame, il candidato è ammesso all’esame, con riserva, producendo la certificazione dell’organismo autorizzato di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, che attesta la compiuta e regolare frequenza del corso. In caso di superamento dell’esame l’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato solo previa dimostrazione dell’avvenuto conseguimento dell’attestato di frequenza al corso di preparazione.
Art.3 (Rapporti finanziari)
1. Poiché ciascuna delle province si obbliga all’organizzazione ed allo svolgimento, in qualità di ente delegato, di uno stesso numero di sessioni di esame nell’anno solare, dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico degli enti che vi aderiscono.
Art.4 (Organismo di consultazione)
1. E’ costituito un organismo di consultazione, composto dai Dirigenti dei Servizi competenti in materia di trasporti delle province che aderiscono alla presente convenzione o da loro delegati, per la definizione di indirizzi e la disamina di questioni relative all’attuazione della convenzione stessa nonché, ll’occorrenza, per esprimere pareri in ordine all’applicazione delle norme che disciplinano la funzione concernente l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori.
2. Tale organismo, che opera gratuitamente, si riunisce senza formalità previa richiesta scritta di uno dei componenti.
Art. 5 (Durata)
1. La presente convenzione è valida fino a revoca, ovvero al recesso deliberato da una o più delle Province aderenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Ancona, lì 28 gennaio 2016
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