Le autoscuole possono svolgere:

  1. l'attività di insegnamento alla guida;
  2. tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni;
  3. le altre pratiche relative alle patenti di guida.

L'apertura e l'esercizio dell'attività di autoscuola sono regolati dall'art. 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Per le autoscuole la Provincia provvede:

  1. ai controlli relativi all'avvio dell'attività;
  2. alla vigilanza amministrativa e alla vigilanza tecnica;
  3. all'irrogazione delle sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo dell'attività (art. 123, comma 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Attualmente, nella provincia di Pesaro e Urbino risultano autorizzati e in attività 31 autoscuole2 centri di istruzione.

 

[Pagina inserita il 12/08/2016 - aggiornata il 16/12/2019]

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