Per i rimorchi non sono previsti né il rilascio di una licenza, né l'indicazione della loro targa sulla licenza rilasciata per il veicolo che li traina.

L'art. 32, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, infatti, stabilisce con chiarezza che “La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore”.

Di conseguenza, l'unico vincolo previsto dalla legge è che anche i rimorchi trainati siano nella disponibilità dell'impresa e cioè, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a) della citata legge 298/1974, che siano rimorchi di proprietà, o in usufrutto, o acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera (leasing).

Normativa di riferimento:

artt. 31 e 32, legge 6 giugno 1974, n.298;

[Pagina inserita il 18/10/2017 - aggiornata il ...]

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