La disciplina dell’autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di:
- autoveicoli aventi massa a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg;
- trasporto di cose effettuato con autoveicoli in dotazione fissa alle Forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato, muniti delle particolri traghe di riconoscimento;
- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza urbana) e non a trasporti connessi all’espletamento dei servizi pubblici essenziali (acqua, gas, elettricità…);
- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della CE;
- trasporto effettuato con i veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada).
Normativa di riferimento:
- art. 30 della L. 6 giugno 1974 n. 298.