La disciplina dell’autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di:

- autoveicoli aventi massa a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg;

- trasporto effettuato con autoveicoli in dotazione fissa alle Forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato;

- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza urbana), e non a trasporti connessi all’espletamento dei servizi pubblici essenziali (acqua, gas, elettricità…);

- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della CE;

- trasporto effettuato con i veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada).

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