Quanti e quali veicoli sono necessari per poter svolgere l'attività di autoscuola?

Per essere autorizzate e poter svolgere l'attività, le autoscuole autorizzate dal 13 agosto 2010 in poi devono disporre, anche attraverso l'adesione a un consorzio che costituisca un centro di istruzione automobilistica, almeno dei veicoli al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM. Tali veicoli possono essere dotati di cambio manuale o di cambio automatico. Si tenga presente che chi sostiene l'esame su veicolo con cambio automatico riceverà una patente valida soltanto per veicoli dotati di quel tipo di cambio.

Le autoscuole autorizzate fino al 12 agosto 2010 per l'insegnamento della guida soltanto di veicoli che richiedono le patenti di categoria A o B, invece, possono proseguire l'attività disponendo soltanto dei veicoli richiesti per quelle categorie di patente.

Esclusi i veicoli di categoria AM, A1, A2, A e B1, i veicoli in dotazione alle autoscuole (o ai centri di istruzione automobilistica) devono essere muniti di doppi comandi (almeno per la frizione e il freno) con installazione annotata sulla carta di circolazione.

In futuro (non sono ancora state emanate le norme di attuazione) i veicoli dotati di doppi comandi dovranno essere dotati anche di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.

Per le esercitazioni e per gli esami, l'autoscuola o il centro di istruzione possono utilizzare (oltre a quelli di cui devono obbligatoriamente disporre) anche veicoli messi a disposizione dall'allievo o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio e utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento:

  • delle patenti di guida speciali e delle categorie B1, BE, C1, C1E, D1 e D1E;
  • della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, cioè la combinazione di autoveicolo (di massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg, per il trasporto di al massimo nove persone compreso il conducente) con agganciato un rimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg, oppure superiore a 750 kg (purché la massa massima autorizzata della combinazione non superi 4250 kg) che insieme superino i 3500 Kg.

Se la disponibilità è consentita a titolo oneroso, tali veicoli devono essere dotati del dispositivo elettronico protetto per la rilevazione della tipologia del percorso e della durata dell'utilizzo del veicolo.

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 123.7

- D.M. 17 maggio 1995, n. 317, art. 6, art. 7bis, art. 14

[Scheda inserita il 29/09/2016]

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