Chi deve vidimare il registro-giornale di un'agenzia di pratiche auto?
Il registro-giornale delle imprese di consulenza automobilistica deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato annualmente a cura del Registro delle Imprese (Camera di Commercio) o di un notaio.
Se il registro-giornale è tenuto con strumenti informatici, gli obblighi di vidimazione sono assolti apponendo, almeno una volta all'anno, la marcatura temporale e la firma digitale dell'imprenditore (o di un suo delegato).
Di seguito sono riportate le motivazioni giuridiche di dettaglio.
L'art. 6, comma 1, della Legge 8 agosto 1991, n. 264 stabilisce per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto l'obbligo di tenuta del registro-giornale. Di tale registro, la norma definisce un contenuto obbligatorio molto più dettagliato rispetto alla formula generica del Codice Civile (art. 2216 c.c.): non ci si limita infatti a registrare le generiche operazioni contabili dell'impresa, ma occorre indicare nello specifico i dati del committente, gli estremi del veicolo, la data, la natura della pratica e gli adempimenti svolti. Sempre lo stesso art. 6.1 stabilisce che questo registro debba essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato annualmente.
Queste disposizioni sono in apparente contraddizione con l'articolo 2215 del codice civile, il quale stabilisce in via generale che il libro giornale e il libro degli inventari non sono soggetti a bollatura né a vidimazione. Questa esenzione fu introdotta dall'articolo 8 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, una norma che andò a riformulare la disciplina dei libri contabili con l'obiettivo esplicito, richiamato anche nel titolo dell'articolo, di sopprimere l'obbligo di numerazione e bollatura di alcune scritture obbligatorie. Diventa quindi necessario verificare se questa contraddizione sia reale o solo apparente e, nel caso in cui sussista, capire come debba essere risolta
Un primo elemento da considerare riguarda la differenza lessicale tra gli oggetti delle due norme. L'articolo 2215 del codice civile si riferisce infatti ai libri giornali, mentre l'articolo 6.1 della legge speciale si riferisce ai registri giornali. Questa distinzione non è puramente nominale, ma si riflette su una diversa definizione dei contenuti: il libro giornale si limita a riportare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, mentre il registro giornale deve contenere elementi specifici e analitici, come l'identificazione precisa del committente e del veicolo.
Un secondo elemento da osservare riguarda l'ambito di applicazione. L'articolo 6.1 si applica indistintamente e senza alcuna eccezione a tutti i titolari delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, ai loro amministratori. Al contrario, l'articolo 2215 del codice civile, per effetto del richiamo all'articolo 2214, esenta dalla tenuta delle scritture contabili i piccoli imprenditori, ossia coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
I due elementi appena esaminati appaiono sufficienti a ritenere:
a) in via principale, che l'articolo 6.1 regoli una fattispecie, ovvero il registro giornale, completamente diversa rispetto a quella del libro giornale regolata dall'articolo 2215;
b) in via subordinata, qualora non si accogliesse la tesi principale, che la norma contenuta nell'articolo 6.1 prevalga comunque su quella del codice civile in base al principio di specialità, il quale prevale sul criterio cronologico. Al riguardo, si può ricordare che pure l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 92/E del 22 ottobre 2001, ha confermato come la norma generale non possa mai prevalere sulle disposizioni speciali, categoria in cui rientra pienamente l'articolo 6 della Legge 264/1991.
Appurato quindi che l'obbligo sussiste, la bollatura e la vidimazione del registro-giornale devono essere eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 2215 del codice civile, ossia a cura dell'ufficio del registro delle imprese o di un notaio
Nel caso in cui i libri, i repertori e le scritture siano tenuti con strumenti informatici, gli obblighi di legge vengono assolti applicando almeno una volta all'anno la marcatura temporale e la firma digitale, come stabilito dall'articolo 2215-bis del codice civile.
Normativa di riferimento:
- Legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 6.1: Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile. Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
- Codice civile, art. 2215 : I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
- Codice civile. art. 2215 bis: ... Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.
- Codice civile, art. 2216: Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
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