Il mio titolo di studio estero è valido per essere ammesso all'esame di idoneità professionale per l'autotrasporto?
Sì, però è necessario che gli anni di scuola e il titolo di studio conseguito all'estero siano riconosciuti in Italia.
Obbligo scolastico
Il rispetto dell'obbligo scolastico è necessario per essere ammesso all'esame di idoneità per l'autotrasporto.
Per la legge italiana l'obbligo scolastico è rispettato con la frequenza di almeno otto anni di scuola frequentati entro l’anno scolastico 2006- 2007 (per chi è nato entro il 1993), o di almeno dieci anni di scuola (per chi è nato dal 1994 in poi).
Chi ha frequentato gli otto anni, o dieci anni, di scuola all'estero deve presentare una dichiarazione consolare rilasciata dal Consolato (in Italia) del Paese dove si è frequentata la scuola.
Titolo di studio corrispondente a quello rilasciato dalla scuola media superiore italiana
Il possesso di un titolo di studio equivalente a quello rilasciato da una scuola media superiore italiana permette di essere ammesso all'esame senza aver frequentato un corso di formazione.
Per la validità in Italia del titolo di studio ottenuto all'estero è necessario presentare:
1) la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato italiano nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio;
2) a scelta:
2.a) certificazione consolare del Paese dove il titolo è stato conseguito (le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia sono legalizzate a cura delle prefetture);
oppure tutti e due questi altri documenti
2.b1) il titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera.
L'autenticità del documento deve essere convalidata in uno dei due modi previsti: "legalizzazione", da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, della firma di chi ha rilasciato il titolo di studio OPPURE presentando il titolo di studio con sopra il timbro della apostille, cioè un'annotazione rilasciata da una delle autorità elencate nel sito della Conferenza dell'Aja del 5 ottobre 1961.
2.b2) la traduzione in lingua italiana del titolo di studio.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale oppure da un traduttore giurato che "assevera" la conformità del testo italiano a quello straniero.
La cosiddetta "asseverazione" della traduzione (in parole più semplici: la dichiarazione con cui si giura che la traduzione rispecchia fedelmente il contenuto del documento originale) può essere sottoscritta da qualsiasi persona ad eccezione di quelle nominate nel documento.
A Pesaro, per rendere valida la traduzione bisogna rivolgersi alla Cancelleria della "Volontaria giurisdizione", al piano terra della sede del Tribunale in Piazzale Giosuè Carducci, 12.
Oltre alla modulistica distribuita dalla cancelleria, occorre disporre di una marca da bollo da € 16,00 più una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine del documento.
Normativa di riferimento:
- Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961
- art. 33-L del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (legalizzazione firme)
- D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (obbligo di istruzione)
- art. 8, par. 3, del D.D. 25 novembre 2011, prot. 291 (requisiti di accesso)
[Pagina inserita il 09/11/2016 - aggiornata il 13/04/2018]
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