Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.)

(Art. 19 del D Lgs 504 del 30/12/1992; art.2, c.44 del D.Lgs. 16/01/08 n.4)

 

Il tributo è attribuito alle Province a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale.
L'aliquota dall'anno 2007 è confermata nella misura del 5% e viene applicata alle tariffe della tassa rifiuti dei comuni della Provincia (v. deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 27/10/2006).

Ai sensi dell'art.1 c.169 L.296 del 27/12/06, per l'anno 2024 è prorogata la tariffa in vigore dall'anno 2007.

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N.B. Nota a cura dell’Ufficio Tributi in merito al T.E.F.A.

D.M. 1/7/2020 TEFA  [pdf - 103 KB]
Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)  [pdf - 50 KB]
art. 1, c. 666 legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Conferma del T.E.F.A.
 

Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato sulla G.U. del 14/04/2006, recante “Norme in materia ambientale”, attuativo della Legge-delega n.308/2004, procede ad una rivisitazione dell’intera normativa ambientale, ed in particolare del settore dei rifiuti (Parte IV). L’art. 264 del D.Lgs. n. 152/2006 ha disposto, in particolare, l’abrogazione del Tributo provinciale e della tariffa di cui al c.d. decreto-Ronchi (D. Lgs. n. 22/97) a partire dalla sua entrata in vigore (29 aprile 2006).
Considerati i non pochi problemi interpretativi ed attuativi delle nuove disposizioni, l’Unione delle Province Italiane, con nota prot. 845 dell’11 maggio 2006 – ed in pieno accordo con ANCI - ha proposto una linea di indirizzo per tutte le Amministrazioni, alla quale anche questo Ente ha inteso ovviamente conformarsi.
Secondo una più attenta analisi, detto tributo - riscosso unitamente alla tassa o alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata dai Comuni - dovrà cessare di essere riscosso non appena sarà completato l’iter previsto dall’art. 238 del recente D. Lgs. n. 152/06, e non quindi a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo.
Una lettura sistematica – e non meramente letterale – delle disposizioni coinvolte porterebbe, cioè, a sostenere ancora l’applicazione del Tributo. L’art. 238, c. 1 dispone, infatti, che “la tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”. In base a quest’ultimo comma “sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.
Il regolamento di cui all’art. 238, c. 6 (individuazione dei criteri generali in base ai quali verranno stabilite le componenti dei costi e determinazione della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani) avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della parte IV del D. Lgs. n. 152/06.
Sembra comunque evidente la finalità del legislatore di garantire, in tal modo, un periodo transitorio per assicurare un passaggio non traumatico da vecchia a nuova disciplina, garantendo comunque la gestione del servizio ed il relativo gettito. Anche il citato art. 264, c. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 152/06, nel prevedere l’abrogazione del del D. Lgs. n. 22/97, stabilisce però di far salvi i suoi provvedimenti attuativi, fino a quando non entreranno in vigore i corrispondenti provvedimenti menzionati nel medesimo D.Lgs. n. 152/06.
Va ricordato, peraltro, che l’art. 49 del D. Lgs. n. 22/97, istitutivo della tariffa-Ronchi, al c. 17 faceva comunque salva l’applicazione del Tefa.
Se ne deduce che nei Comuni che hanno sostituito la Tarsu con la Tariffa è ancora vigente detto contesto normativo, comprese le norme relative al Tefa. Gli altri Comuni continuano, invece, ad applicare la Tarsu, che non risulta abrogata dall’art. 264 del D.Lgs. n. 152/06.
Va da sé che, per non creare una disparità di trattamento tra le varie Province – e soprattutto tra i cittadini – a seconda del caso che i Comuni di uno stesso ambito territoriale abbiamo o no attivato il sistema tariffario in sostituzione della Tarsu, dovrebbe ad oggi essere mantenuto l’attuale quadro normativo del tributo compresa la riscossione del Tefa, fino evidentemente alla attivazione della nuova tariffa.
In ultima analisi, va ricordato che, la Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 luglio 2006, repertorio n. 957, ha espresso parere favorevole sulla modifica di alcune parti del decreto legislativo n. 152/2006. In particolare, ha ritenuto che possa essere accolta la richiesta  dell'UPI di eliminare la lettera n), comma 1, dell'art. 264 del decreto ambientale, che di fatto ripristenerebbe lo status quo ante.
Il D.L.gs. 8/11/2006, n.284 (in G.U. n.274 del 24/11/2006) ha però sostanzialmente "congelato" la situazione, rimandando (art.1) ad un successivo decreto correttivo per l'indicazione espressa delle parti che dovranno intendersi abrogate e di quelle per le quali, invece, perdurerà l'applicazione.
In considerazione di quanto esposto, questa Amministrazione, in linea con linee operative nazionali dell’UPI e dell’ANCI, ha ritenuto di continuare ad applicare la disciplina regolamentare vigente, sino all’emanazione del decreto correttivo e del regolamento previsto dal nuovo Testo Unico e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della nuova tariffa.

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