Canone Patrimoniale Unico - in vigore dal 01/01/2021

In base alla disciplina prevista dall'art.1, commi da 816 a 836 e da 846 a 847 della Legge 27/12/2019, n. 160, è istituito dall'Amministrazione provinciale, a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Il nuovo Canone sostituisce: la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), il Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e - limitatamente alle strade di pertinenza provinciale - il Canone non ricognitorio di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del "Codice della Strada" (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

Il nuovo Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi ad eventuali prestazioni di servizi.

Rimangono peraltro dovuti dagli interessati gli oneri relativi alle spese di istruttoria, al versamento dei depositi cauzionali, quando previsti, alla regolarizzazione dell'imposta di bollo e ad eventuali ulteriori costi amministrativi e procedurali espressamente indicati nel presente Regolamento.

Sono soggette al Canone:

- le occupazioni anche abusive di strade provinciali e loro pertinenze nonché di tratti di strade private che accedono ad una strada provinciale ovvero dei tratti di strada da considerarsi quali relitti stradali effettuate anche con installazione di impianti e mezzi pubblicitari;

- l'occupazione anche abusiva di beni ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale e degli spazio sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico;

- l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio, quando il bene privato è di fatto utilizzato come strada pubblica, ovvero quando vi sia sta la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, pur in assenza di un titolo costitutivo.

In fase di prima applicazione il termine per il pagamento annuale è fissato per il 30 settembre, ad eccezione dei soggetti che beneficiano del calcolo forfetario (ex art. 18 Legge n. 488/1999 ed art. 1, c. 831 Legge n. 160/2019) per le occupazioni con cavi, condutture ed impianti finalizzate all’erogazione di pubblici servizio ad attività ad esse strumentali per i quali è prevista la scadenza del 30 aprile. Per gli anni successivi il Canone andrà corrisposto entro il 31 marzo.

Per l'anno 2024 le tariffe restano invariate, mentre la data di scadenza del pagamento ordinario è stata posticipata al 31 maggio. Resta invariata la data di scadenza del 30 aprile per i canoni legati a pubblici servizi.

Per le modalità ed i termini per il pagamento si rimanda all'art. 29 del Regolamento.

Al momento - in attesa della piena operatività delle nuove modalità di pagamento tramite la piattaforma "PagoPA" - i versamenti potranno anche essere eccezionalmente effettuati sul conto corrente di tesoreria, previo contatto con gli uffici per segnalare le eventuali problematiche riscontrate e/o ricevere istruzioni per il pagamento.

I coefficienti di calcolo della tariffe sono indicate nell’Allegato B) al Regolamento, mentre le tariffe sono state approvate con Decreto Presidenziale n. 14 del 09/02/2021

Istanza di Autotutela

 
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