Quali tutele per il segnalante

  • Tutela della riservatezza del soggetto segnalante, del facilitatore (ovvero la persona fisica che assiste il segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo), della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione. La segnalazione non può essere utilizzata oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alla stessa ed è sottratta per legge all’accesso documentale e a quello civico generalizzato
     
  • Tutela da eventuali ritorsioni o discriminazioni posti in essere in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata. Si precisa che viene garantita protezione al segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito o a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione reale o minacciato, diretto o indiretto, collegato o derivante dalla segnalazione che causi o possa causare un danno ingiusto (fisico, psicologico, economico,alla reputazione). Tra le possibili discriminazioni rientrano il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado, ecc.
     
  • Limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. In particolare non è punibile chi riveli o diffonda informazioni (es. quelle coperte dall’obbligo di segreto, quelle relative alla protezione dei dati personali o alla tutela del diritto d’autore) se, al momento della segnalazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessario per effettuare la segnalazione e la stessa sia stata effettuata con le modalità previste dalla legge.

 

 

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