Addizionale provinciale all'accisa sull' energia elettrica

(Art. 6 del D.L. 28/11/88 n. 511, conv. in Legge 27/1/89 n. 20, mod. dall'art. 10, c. 9, lett. c) della Legge 13/5/1999 n. 133, dall’art. 2, c. 39 della L. 24/12/2003 n. 350 e dall'art.5, DLgs. 02/02/2007 n.26)

 

N.B. Dal 01 gennaio 2012 è soppressa l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ai sensi dell'art.18, cc. 5 e 6 del D.Lgs. 68/2011.

L'addizionale si applica sui consumi, NON DOMESTICI, di energia elettrica fino a 200.000 kwh di consumi mensili. La legge 133/99 ha previsto un aumento dell'addizionale da L. 11,5 a L. 18 per kwh (con facoltà per le Province di incremento sino a L. 22 = € 0,01136).
La Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 27/10/2006 ha confermato per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale pari ad  € 0,01136 per kwh ( o € 11,36 per 1000 kwh).


Per l'anno 2011, si intende prorogata l'aliquota in vigore nell'anno 2007 (ai sensi dell'art.1 c.169 L.296 del 27/12/06).

Le imprese di distribuzione, le imprese produttrici ed i grossisti tenuti al versamento diretto alla Provincia (luogo dove sono ubicate le utenze) devono predisporre il pagamento entro il giorno 16 di ciascun mese.
E’ previsto un meccanismo di conguaglio in occasione della rata di versamento del mese di febbraio dell’anno successivo.

La Legge n.296/06 (Finanziaria 2007), all'art.1, c.152, ha previsto l'onere, a carico delle Agenzie delle Dogane territorialmente competenti, di trasmettere agli Enti Locali che ne fanno richiesta i dati desumibili dalle dichiarazioni di consumo presentate dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonchè le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

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