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Emissioni in atmosfera - aggiornamento modulistica

Focus su alcune immediate conseguenze delle recenti modifiche alla Parte V del D.Lgs. 152/2006

Come già comunicato a mezzo di precedente news, si ricorda che il D.Lgs. 183/2017 ha apportato numerose e rilevanti modifiche alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (relativa alle emissioni in atmosfera) e ai rispettivi allegati.

Tra le modifiche più rilevanti, vi sono quelle inerenti ai medi impianti di combustione e alle attività ricadenti nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione generale.

Nell’ottica del graduale aggiornamento dei modelli messi a disposizione dell’utenza per la redazione delle istanze e delle dichiarazioni per il conseguimento di titoli autorizzatori in materia di emissioni, si evidenzia che:

* a partire dal valore di potenza termica nominale pari a 1 MW, gli impianti di combustione sono soggetti alle nuove disposizioni introdotte per i cosiddetti “medi impianti di combustione”, come definiti dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006; a tal riguardo, i principali riferimenti vanno rinvenuti nell'articolo 273-bis e nel punto 5-bis (e correlata Appendice 4-bis) dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

* l’articolo 294 del D.Lgs. 152/2006 aggiorna la disciplina delle prescrizioni per il rendimento di combustione;

* dalla pagina del portale provinciale dedicata all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria e da quella dedicata all’autorizzazione generale è possibile scaricare la traccia di modello per la produzione, da parte dei gestori di stabilimenti in cui siano presenti medi impianti di combustione, delle informazioni necessarie sia per il conseguimento dell’autorizzazione (generale o ordinaria) sia per la tenuta dei registri d’archivio.
In tale contesto, in considerazione delle modifiche apportate dal legislatore alle soglie per poter considerare un impianto di combustione “scarsamente rilevante” agli effetti dell’inquinamento atmosferico, si invitano gestori e consulenti a corredare le informazioni previste dalla modulistica (quella per gli impianti “scarsamente rilevanti”) con il dato di potenza termica nominale, espresso in MW;

* la nuova versione dell’articolo 272, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dispone nuovi e aggiornati criteri di esclusione dall’accesso alla semplificazione amministrativa nota come “autorizzazione generale”; tale disposizione è di particolare rilievo per tutti i gestori che intendano aderire all’autorizzazione generale in data successiva al 19 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della modifica della Parte V del D.Lgs. 152/2006); in attesa della predisposizione di un modello aggiornato per l’adesione all’autorizzazione generale, si invitano tutti i gestori, e i lori consulenti tecnici di fiducia, a condurre le verifiche del caso sui prodotti utilizzati nel ciclo produttivo;

* alla luce delle modifiche apportate alla Parte V, e in particolare di quelle intervenute sulla disciplina delle autorizzazioni generali, la pagina di questo sito dedicata alle FAQ sull’autorizzazione generale viene resa momentaneamente indisponibile, stante la necessità di un suo adeguamento;

* considerate le modifiche intervenute con l’introduzione dell’articolo 272-bis e con la revisione dell’articolo 271, l’Allegato E alla modulistica da redigersi per la richiesta dell’autorizzazione in via ordinaria è stato modificato. L’archivio compresso della modulistica è scaricabile dall’apposita pagina di questo sito.

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