Notizie | Pianificazione territoriale

Prime modifiche alla L.R. n.3/2012 sulla V.I.A.

Con L.R. 19-10-2012 n. 30 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" (pubblicata nel B.U. Marche 25 ottobre 2012, n. 102) sono state apportate alcune modifiche alla nuova legge regionale sulla VIA.
In particolare l'articolo 3 della legge è stato modificato con l'aggiunata di due ulteriori commi che così recitano: "1-bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti significativi e negativi sull'ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione.
1-ter. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero alla procedura di VIA i progetti non elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2;
b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2.".

L'applicazione del comma 1-bis ha già dato luogo a dubbi interpretatitivi e richieste di chiarimenti alle quali la Regione Marche ha risposto affermando che "in assenza della deliberazione della G.R. che stabilisce le modalità di attuazione e applicazione della disposizione la disposizione stessa non può essere applicata. La legge regionale, infatti, prevede che con altri atti, successivi alla legge (la DGR) , siano determinati i modi per la sua applicazione :  in assenza di questi non è dunque applicabile".

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