Notizie | Pianificazione territoriale

Nuova legge regionale sulla VIA

La Regione Marche ha approvato la nuova disciplina regionale sulla V.I.A.; la nuova legge (n. 3 del 26/03/2012) che verrà pubblicata sul BUR del 05/04/2012 e che entrerà quindi in vigore il 20/04/2012, è stata emanata per adeguare la normativa regionale alle disposizioni dello Stato (D.Lgs n. 152/2006 e sue ss.mm.) e con l’obiettivo di coordinare e semplificare le diverse procedure per migliorare l’efficacia dell’azione  amministrativa.

Il nuovo testo normativo scaturisce da un lungo lavoro di confronto sviluppatosi dapprima all’interno del tavolo tecnico appositamente costituito dalla Regione Marche al quale ha fattivamente partecipato (fin dal 2009), anche la P.O. Pianificazione Territoriale - V.I.A. - Beni Paesistico-ambientali del Servizio, e contiene alcune importanti novità rispetto alla disciplina vigente.

Si segnala in particolare la nuova connotazione che la Regione Marche ha voluto assegnare sia allo screening di V.I.A. che alla procedura di V.I.A. propriamente detta; rispetto alla disciplina attuale la verifica di assoggettabilità a V.I.A. assumerà infatti una veste più "leggera" non ricomprendendo più l'autorizzazione paesaggistica che dovrà essere oggetto di un separato procedimento, ma solo le eventuali  valutazione di incidenza e  autorizzazione all'utilizzo delle terre e rocce da scavo (artt. 185 e 186 del d.lgs. 152/2006).

Per quanto riguarda la V.I.A., la nuova procedura sarà invece ben più complessa ed articolata di quella attuale: oltre a ricomprendere l'autorizzazione paesaggistica e la valutazione di incidenza, se dovute, e l'autorizzazione all'utilizzo delle terre e rocce da scavo, essa andrà anche a sostituire ogni altra autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, nulla osta e assenso in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, se di competenza della medesima autorità sulla V.I.A..

Il provvedimento di V.I.A. darà luogo, si legge all'art. 5 "Coordinamento e semplificazione dei procedimenti" anche dell'A.I.A. se in capo alla medesima autorità.

La V.I.A. assumerà inoltre un ruolo di coordinamento per tutti gli altri soggetti in materia ambientale, diversi dall'Autorità competente, che dovranno fornire il proprio contributo istruttorio.

Andrà inoltre comunque acquisito il parere dei Comuni in cui ricade anche parzialmente l'intervento (per la verifica di assoggettabilità) nonchè di quelli interessati anche dai potenziali impatti (solo per le procedure di V.I.A.).

Importanti modifiche sono infine state apportate anche agli elenchi allegati; in particolare per quanto riguarda le tipologie di opere di cui all'Alegato B2 (verifiche di assoggettabilità di competenza della provincia) sono state eliminate le antenne riguardanti ogni tipologia di servizio (radiodiffusione, televisivo, telefonico, telefonia mobile) e, su indicazione degli Uffici della nostra provincia, gli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi, per quantità trattate non superiori a 100 l/giorno.



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