Notizie | Pianificazione territoriale
Origine: Pianificazione territoriale - Autore: Servizio Urbanistica - Pianificazione Terrle - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette

Modifiche alla L.R. n.7/04 - L’Autorità competente per progetti di interesse interprovinciale

Con la Legge regionale 28/12/2010, n. 20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)”, pubblicata sul BUR n. 115 del 31/12/2010 sono state ratificate le modifiche proposte dall’assemblea legislativa regionale inerenti le LL.RR. n. 7/2004 e n. 24/2009. La legge dichiarata  urgente è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione quindi il 1 gennaio 2011  (v. pagina http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1661) .

In particolare sono state nuovamente apportate modifiche alle procedure di  V.I.A. inerenti in particolare l’Autorità competente per i progetti aventi carattere ed impatto interprovinciale.

Meno di due mesi fa la competenza per tali tipologie di interventi, inizialmente assegnata alla Regione, era stata infatti delegata alle Province nell’ambito della legge di assestamento di bilancio; oggi, con la citata delibera, torna di nuovo in capo alla Regione.

Tale balletto di competenze tende a disorientare sempre più sia gli enti sia la singole ditte ed utenti, con conseguenti rallentamenti ed intoppi dei procediemnti; tutto ciò  in un quadro legislativo già particolarmente confuso e complesso, dove le continue modifiche di leggi e regolamenti sia statali che regionali, che si vanno via stratificando, rendono ormai quasi ingovernabile l’intera materia.

Si riporta di seguito il testo dell’art. 31 relativo alle modifiche della L.R. n. 7/2004 e L.R. n. 24/2009:

Art. 31
(Modifiche alle leggi regionali 7/2004 e 24/2009)

1. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) dopo le parole “impatto ambientale” è inserita la seguente: “interprovinciale”.

2. Dopo l'art. 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)  è inserito il seguente:“Art. 10 bis (Autorizzazione regionale)1. Per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali la valutazione di impatto ambientale (VIA) è di competenza regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2004, la Regione assume anche la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e quella relativa al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dall'articolo 213 del d.lgs. 152/2006. In ogni caso, la VIA è di competenza regionale qualora l’impianto sia situato ad una distanza pari o inferiore a 5 km dal confine provinciale.2. Per le ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale, di concerto con le Province interessate, emana apposite linee guida contenenti i criteri per l'individuazione dei possibili siti alternativi.”.

Referente notizia:d.senigalliesi@provincia.ps.it
Pagina a cura di: c.forlani@provincia.ps.it

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