Notizie | Pianificazione territoriale
Origine: Pianificazione territoriale - Autore: Servizio Urbanistica - Pianificazione Terrle - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette

Modifiche alla legge regionale n. 7/2004

Con L.R. n. 12 del 04/08/2010, pubblicata sul BUR n. 72 del 12 agosto 2010 avente ad oggetto "Modifica alla alla Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 - Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" sono state apportate significative modifiche all'Allegato B2 della L.R. n. 7/2004  ed in particolare alla lettera n) deceies.
Per effetto di tali modifiche, a partire dal 27 agosto, sono soggetti alle procedure di screening di VIA gli impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:
1) impianti a terra la cui potenza risulti comunque superiore a 200 kW;
2) impianti a terra la cui potenza risulti inferiore o uguale a 200 kW ma che determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;
3) impianti a terra che, a prescrindere dalla potenza complessiva, ricadano in ambiti sottoposti a prescrizioni di base del PPAR o dei PRG ad esso adeguati.
Non sono invece comunque soggetti a screening di VIA i seguenti impianti:
1) impianti collocati sulle superfici esterne degli edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007;
2) impianti con potenza inferiore a 1 MW totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive “D”.

In proposito alle modifiche introdotte si osserva che l'esclusione dalle procedure di VIA  per gli impianti  in zone produttive, ampliamente condivisibile, è stata suggerita in sede di tavolo tecnico sulla revisione della Legge regionale sulla VIA dallo scrivente servizio; non altrettanto condivisibili ina quanto eccessivamente penalizzanti appaiono invece le limitazioni introdotte per gli impianti con potenza inferiore ai 200 kw, a fronte di una legge dello Stato che impone l'attivazione di procedure valutative solo per gli impianti con potenza superiore ad 1 MW.
Di difficile intepretazione risultano infine le disposizioni inerenti gli impianti ricadenti in ambiti sottoposti a prescrizioni di base del PPAR o dei PRG ad esso adeguati; la poca chiarezza della norma comporterà un aggravio immotivato delle procedura anche per impianti piccole o piccolissime dimensioni che andrebbero invece incentivati.

Si osserva infine che i tempi molto ristretti, il 30 settembre,  entro i quali, secondo la legge, la Regione Marche dovrà procedere alla individuazione delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti, non consentirà alcuna forma di concertazione e condivisione con gli enti coinvolti, in primis Comuni e Province, ma anche Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Referente notizia: d.senigalliesi@provincia.ps.it
Pagina a cura di: c.forlani@provincia.ps.it

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