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La Relazione paesaggistica - Applicazione dell'art. 3 del D.P.C.M. 12/12/2005

Con la presente si comunica che in data 19 dicembre 2007 è stato siglato l'ACCORDO tra Regione Marche e Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del D.P.C.M. 12/12/2005 concernente la cosidetta "Relazione paesaggistica", sono stati suddivisi in tre diversi raggruppamenti gli interventi "in grado di alterare complessivamente lo stato dei luoghi":

- interventi di grande impegno territoriale
- interventi di limitato impegno territoriale
- interventi minori.

A ciascuno dei tre raggruppamenti è stata associata una scheda, più o meno semplificata, che opportunamente compilata dovrà accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica ed essere inviata insieme alla documentazione tecnico-amministrativa alla autorità competente (comune o provincia).

Nella lettera di trasmissione del documento, la Regione Marche evidenzia che le autorità competenti, a partire dal giorno 15 marzo 2008, dovranno attenersi a quanto previsto dall'accordo siglato con il Ministero.

Nel ribadire che l'obbligo della "Relazione Paesaggistica" e quindi delle suddette schede a nostro parere non  sembrebbe operare nell’attuale regime transitorio di cui all'art. 159 D.lgs 42/04, questi Uffici evidenziano che potrebbe essere comunque opportuno procedere  nel senso indicato dall'accordo, considerato che le valutazioni ed elaborazioni richieste, per quanto riguarda gli interventi minori, sono di norma già presenti nella documentazione prodotta a corredo delle istanze di autorizzazione, mentre gli approfondimenti previsti per quelli di maggiore impegno, appaiono sicuramente condivisbili ed  auspicabili.

Nel merito della formulazione delle schede riteniamo infine di segnalare che la dicitura riportata in calce alle stesse (vedi punto 16 "Eventuale diniego o prescrizioni della Soprintendenza competente") appare fuorviante, quantomeno nell'attuale regime transitorio, considerato che l'art. 159 D.lgs n. 42/04, non consente alla Soprintendenza di intervenire con dinieghi o prescrizioni, ma esclusivamente mediante annullamento, entro il termine di 60 gg., del provvedimento di autorizzazione rialsciato dall'autorià competente.

Autore: Servizio Urbanistica e Pianificazione Terr.le

Referente notizia: d.senigalliesi@provincia.ps.it

Pagina a cura di: Unità Operativa S.I.U.T. e Pagina Web

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