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Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.68 del 22-3-2017) il Decreto del Presidente della Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017: Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Il provvedimento è entrato in vigore il 6 aprile 2017.

Il regolamento individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi, introducendo modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, ed abrogando il dpr 139/2010.

Negli allegati A e B del DPR approvato vengono infatti individuati 31 interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (quali interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni, installazione di pannelli solari  e di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, etc) e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto (quali incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze, realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne, etc.).

Rispetto al DPR 139/2010 le nuove norme, confermando il dimezzamento dei tempi procedimentali, introducono la formazione del  silenzio-assenso, in caso di mancata espressione nei termini da parte della Soprintendenza.

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