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"Disciplina delle Commissioni locali per il Paesaggio"

Considerazioni sulla proposta di Legge Regionale

La proposta di legge, che sarà esaminata il 12 p.v. dal Gruppo di lavoro Regione/Enti Locali, a cui parteciperà per l'UPI il Segretario Generale Dott. Mariotti, è relativa alla istituzione e disciplina delle commissioni locali per il paesaggio prevista dal Codice Urbani

In merito  la proposta avanzata il Servizio Urbanistica - Pianificazione Territoriale ha maturato alcune considerazioni, che qui di seguito si riportano, trasmesse poi all’ufficio di Presidenza dell’U.P.I.:

- Ai sensi della L.R. n. 7/2004, sulla base della quale l'esito delle procedure di VIA comprende, se necessaria, anche l'autorizzazione paesaggistica, non risultano competenti al rilascio di tale provvedimento solo Comuni e Province, come affermato all’art. 2 della proposta di legge, ma anche la stessa Regione Marche;

Non risulta quindi chiaro quale sia la commissione competente nel caso di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nell’ambito delle procedure di VIA di competenza regionale.

- L’acquisizione del parere di dette commissioni potrà determinare allungamenti anche significativi dei relativi procedimenti in particolare di  quelli più complessi quali le procedure di VIA.

- La complessità e lunghezza del procedimento risulterà ulteriormente incrementata a partire dal primo gennaio 2009 quando dovrà essere preliminarmente acquisito anche il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

- La necessità del parere di una specifica commissione in tale nuova situazione apparirà probabilmente eccessiva e pleonastica, soprattutto per interventi che non modificano in maniera significativa lo stato dei luoghi (ad esempio la realizzazione di una recinzione, oppure il cambio di tinteggiature esterne od altre opere di manutenzione, etc.), ma anche in quelli di maggiore complessità come i procedimenti di VIA dove vengono già espletate tutta una serie di valutazioni di carattere storico-culturale, botanico-vegetazionale e geologico, sia in sede di redazione dello Studio di Impatto Ambientale che in sede di rilascio del giudizio di compatibilità.

- La Regione Marche, nel limite di quanto consentito dalla legge, si ritiene che debba tendere alla maggiore semplificazione possibile, come peraltro viene in parte indicato anche dallo stesso decreto  (vedi art. 146 comma 9).

- Come si è già fatto per la Relazione Paesaggistica si potrebbe escludere il parere della Commissione per tutti gli interventi minori.

- Il parere della Commissione nei procedimenti di VIA, andrebbe regolamentato in modo da escludere che esso si configuri solo come un ulteriore appesantimento del procedimento burocratico, senza molto aggiungere alla complessità delle valutazioni già effettuate.

In senso generale appare quindi opportuno sancire il carattere volontario e consultivo della Commissione.

- In relazione alla composizione delle commissioni si evidenzia inoltre che appare impropria la dicitura “albo degli architetti paesaggisti” in quanto almeno in ambito regionale non esiste uno specifico albo degli architetti paesaggisti ma solo “Ordini degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori”. Il riferirsi a soli architetti paesaggistici sembrerebbe d’altra parte troppo limitante e discriminante considerato che i vecchi corsi di laurea non prevedevano uno specifico diploma in architettura del paesaggio, rischiando quindi di escludere i laureati più anziani  e quindi con maggiore esperienza e professionalità.

Referente notizia: d.senigalliesi@provincia.ps.it

Pagina a cura di: c.forlani@provincia.ps.it

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