Comunicati stampa | Dalla Provincia
Origine: Informazione e stampa - Autore: Giovanna Renzini

Il Tar condanna un Comune del territorio provinciale ad attivare il trasporto scolastico per un’allieva disabile

Soddisfazione della Consigliera di parità della Provincia Maria Luisa Carobbio: “La sentenza ha dato ragione ad una mamma lavoratrice, con una figlia diversamente abile, garantendo parità di trattamento”

PESARO – Invece dell’attivazione del servizio di trasporto scolastico a domanda individuale, la mamma di un’allieva disabile che frequenta un istituto superiore del territorio provinciale si era visto riconosciuto dal Comune di residenza un contributo economico, che non risolveva la sua difficoltà principale, quella di accompagnare la figlia a scuola. E così la donna ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che ha pronunciato una sentenza per l’annullamento della delibera di giunta con cui un piccolo Comune della provincia aveva previsto il contributo al posto del servizio. 

“Sento il dovere di dare visibilità a questa sentenza – evidenzia la Consigliera di parità della Provincia Maria Luisa Carobbio – poiché riguarda una ‘mamma lavoratrice’, con figlia minore diversamente abile. Di fronte alla delibera del proprio Comune, che per il periodo aprile/giugno prevedeva un contributo di 10 euro al giorno per studenti disabili che necessitano di assistenza al trasporto e di 15 euro per quelli con disabilità motorie che impediscono l’utilizzo dei mezzi pubblici, la mamma ha fatto valere quella parità di trattamento che è alla base di ogni azione antidiscriminatoria”.

“Come evidenzia la sentenza – prosegue la consigliera – il Comune non può trincerarsi dietro difficoltà operative, visto che il servizio è destinato a persone svantaggiate, le cui esigenze hanno la priorità in base al principio solidaristico indicato agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Prendendo in considerazione anche le giustificazioni del Comune, che ha avanzato problematiche organizzative indubbiamente presenti per un ente di ridotte dimensioni, il Tar ha previsto che alla soluzione del problema concorrano la Provincia o l’Ambito Sociale a cui appartiene il Comune, oltre che la Regione per gli aspetti finanziari, secondo l’art.12 della legge regionale 18/1996”.

Oltre a condannare il Comune ad attivare il servizio pubblico a domanda individuale, il Tar ha fissato la data per la trattazione della domanda risarcitoria. “Una sentenza molto importante – dice ancora la Carobbio -, perché fissa responsabilità istituzionali in ordine all’obbligo delle pubbliche amministrazioni di fornire parità di trattamento nell’accesso alla scuola di studenti disabili, sollevando le famiglie e, nel caso specifico, una mamma lavoratrice e sola, dalla faticosa organizzazione del trasporto”.

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