Comunicati stampa | Dalla Provincia

Addizionale sui rifiuti

La Provincia risponde a Giannotti

Il consigliere regionale Roberto Giannotti chiede con una interrogazione se è legittimo che la Provincia continui ad applicare l’addizionale sui rifiuti, In attesa della risposta che verrà fornita nelle sedi competenti la Provincia invia una sua nota esplicativa.

 

 Il Decreto legislativo sulle  “Norme in materia ambientale”, attuativo di una Legge-delega procede ad una rivisitazione dell’intera normativa ambientale, ed in particolare del settore dei rifiuti. Il Testo Unico è entrato in vigore il 29 aprile ma vi sono norme non immediatamente applicabili, stante la necessità dell’emanazione di appositi regolamenti attuativi.

 

L’art. 264 del D.Lgs. n. 152/2006, a cui fa riferimento Giannotti, ha disposto l’abrogazione del Tributo provinciale e della tariffa a partire dalla sua entrata in vigore. Considerati i non pochi problemi interpretativi ed attuativi delle nuove disposizioni, l’Unione delle Province Italiane in pieno accordo con ANCI ha proposto una linea di indirizzo per tutte le Amministrazioni, alla quale anche questo Ente ha inteso ovviamente conformarsi. Secondo una più attenta analisi, detto tributo - riscosso unitamente alla tassa o alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata dai Comuni - dovrà cessare di essere riscosso non appena sarà completato l’iter previsto dall’art. 238 del recente D. Lgs. n. 152/06, e non quindi a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo. Una lettura sistematica – e non meramente letterale – delle disposizioni coinvolte porterebbe, cioè, a sostenere l’applicazione del Tributo per buona parte dell’anno 2006. L’art. 238, dispone, infatti, che  “sino all’emanazione del regolamento e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. Il regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della parte IV del D. Lgs. n. 152/06. Sembra evidente la finalità del legislatore di garantire, in tal modo, un periodo transitorio per assicurare un passaggio non traumatico da vecchia a nuova disciplina, garantendo comunque la gestione del servizio ed il relativo gettito. Se ne deduce che nei Comuni che hanno sostituito la Tarsu con la Tariffa è ancora vigente detto contesto normativo, comprese le norme relative al Tefa. Gli altri Comuni continuano, invece, ad applicare la Tarsu, che non risulta abrogata dall’art. 264 del D.Lgs. n. 152/06. Va da sé che, per non creare una disparità di trattamento tra le varie Province – e soprattutto tra i cittadini – a seconda del caso che i Comuni di uno stesso ambito territoriale abbiamo o no attivato il sistema tariffario in sostituzione della Tarsu, dovrebbe ad oggi essere mantenuto l’attuale quadro normativo del tributo compresa la riscossione del Tefa, fino evidentemente alla attivazione della nuova tariffa. In considerazione di quanto esposto, questa Amministrazione, in linea con linee operative nazionali dell’UPI e dell’ANCI, ha ritenuto di continuare ad applicare la disciplina regolamentare vigente, sino all’emanazione del regolamento previsto dal nuovo Testo Unico e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della nuova tariffa.

 

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