Notizie | Pianificazione territoriale

Nuove modifiche all'allegato B2 della L.R. 7/2004 e ss.mm.

La Legge finanziaria recentemente  approvata dalla Regione Marche n. 31 del 22/12/2009 all'art. 57 dispone  che gli impianti  per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse devono possedere le seguenti caratteristiche:
a)    capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;
b)    autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale;
c)    utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell’ambiente.

Tali limitazioni non si applicano per gli impianti alimentati a biogas.

In deroga a tali limitazioni possono essere autorizzati, previa valutazione da parte della Regione, anche interventi diversi purchè riguardanti progetti di riconversione industriale (art.2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2) e che presentano  le seguenti caratteristiche:
a)    esistenza del piano industriale che preveda una dimensione dell’impianto coerente con le esigenze della riconversione;
b)    preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale;
c)    utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili;
d)    valorizzazione delle produzioni in una organizzazione di filiera corta.

I progetti degli impianti di cui sopra sono stati inseriti nell’allegato B2 alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 e pertanto assoggettati alle procedure di verifica di impatto ambientale di competenza provinciale.

Il provvedimento di VIA definisce le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, al fine di verificare gli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate.

Ancora una volta quindi la Regione Marche incrementa le competenze provinciali senza alcun trasferimento di risorse aggiuntive.

Referente notizia: d.senigalliesi@provincia.ps.it

Pagina a cura di: c.forlani@provincia.ps.it

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